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AL VIA GLI ACCORDI PER L’INNOVAZIONE ALLE IMPRESE

Con la circolare direttoriale Mise n. 40383 del 02.07.2019 vengono definite le modalità di erogazione di queste agevolazioni, alle quali possono accedere imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.

 

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e con organismi di ricerca, fino a un numero massimo di 5 co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, per esempio l’accordo di partenariato e il consorzio.

 

 

DEFINIZIONE PROGETTO:

 

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:

  • la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale;
  • il piano strategico industriale aggiornato;
  • la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti;
  • la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta.

 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE:

 

L’accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, ovvero può prevedere che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e, qualora presente, finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.

 

 

 Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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