News

Finanziamento agevolato FRIE per iniziative economiche

Mutui a tasso agevolato concessi in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche


Tali finanziamenti sono a disposizione per:

a) la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane;

b) costruzioni navali;

c) attività turistico-alberghiere;

d) altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale;

e) iniziative imprenditoriali concernenti attività destinate a essere svolte nell’ambito portuale di Trieste;

f) iniziative delle imprese edili, limitatamente agli investimenti di carattere industriale.




Soggetti beneficiari

PMI e grandi imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese.

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l’attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell’intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione. L’intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell’iniziativa all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l’iniziativa finanziata.




Tipologia di interventi ammissibili

Nel caso di PMI, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:


1) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente);
2) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente).


Nel caso di grandi imprese, sono ammissibili le seguenti iniziative di investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente);
b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi quali aiuti de minimis o quali aiuti in esenzione, a scelta del richiedente).

Sia nel caso di PMI che di grandi imprese, è ammissibile la realizzazione di tipologie di iniziative d’investimento diverse da quelle elencate sopra dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale, come per esempio, la mera sostituzione di macchinari esistenti con macchinari nuovi (i relativi finanziamenti agevolati possono essere concessi soltanto quali aiuti de minimis).




Spese ammissibili per nuovi investimenti


Sono ammissibili le spese concernenti:

a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;

b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;

c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;

d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.




Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti


Sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dalla banca convenzionata. Nel caso in cui l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili per nuovi investimenti. L’acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile.

Nel caso in cui l’acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti, in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili per nuovi investimenti.




Entità e forma dell'agevolazione

I finanziamenti agevolati FRIE hanno ammortamento massimo di 15 anni, più massimo 2 anni di preammortamento. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati FRIE assicurano una copertura massima dell’75% del programma di investimento ritenuto ammissibili. L’ammontare minimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 100 mila euro mentre l’importo massimo è pari a 20 milioni di euro.


I tassi d’interesse variabili applicati sono i seguenti:

- grandi imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20%;
- medie imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50%;
- piccole imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65%.


In ogni caso, i tassi d’interesse minimi sono:

- 0,95% per finanziamenti fino a € 2.500.000,00;
- 0,85% per finanziamenti tra € 2,500.000,00 e € 7,500.000,00;
- 0,45% per i finanziamenti superiori a € 7.500.000,00.

Unitamente alla concessione del finanziamento agevolato, è possibile richiedere la concessione di contribuzioni integrative per l’abbattimento degli oneri finanziari.


La contribuzione integrativa, calcolata sull’importo del finanziamento agevolato, è pari al 5% nella misura ordinaria e al 5,5% nella misura maggiorata. L’ammontare massimo della contribuzione è pari a 150.000,00.


La contribuzione può essere concessa in misura maggiorata nel caso di iniziative che:

a) iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell’attività e dei processi gestionali, l’innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) iniziative che si inseriscono nell’ambito di processi di reshoring o di riconversione dell’attività d’impresa;

c) per le iniziative che si inseriscono nell’ambito di processi di internazionalizzazione dell’attività d’impresa;

d) iniziative che sono conformi al modello dell’economia circolare;

e) iniziative per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.


La contribuzione integrativa è pari al 5,5% anche nel caso di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico, cioè iniziative che hanno:

a) quali destinatari, le imprese che realizzano iniziative il cui oggetto è lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi 55.10 “Alberghi e strutture simili”, 55.20 “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” e 55.30 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte” della classificazione ATECO 2007;

b) quali investimenti ammissibili, investimenti concernenti la realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti, l’acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere.




Scadenza

Le richieste di stipulazione delle Convenzioni devono presentate entro il termine del 31 dicembre 2023.

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare il sito accetti i termini e le condizioni previste per l'utilizzo dei cookie.

> Leggi di più

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.