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CREDITI ENERGETICI PRIMO TRIMESTRE 2023: I NUOVI CODICI TRIBUTO

L’art. 1, cc. 2-9 e 45-50 L. 29.12.2022, n. 197 ha disposto delle misure agevolative volte a compensare il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.



La misura di fatto ripropone e rafforza i crediti d’imposta già introdotti nel 2022 per attenuare i rincari energetici innescati dal conflitto bellico tra la Russia e l’Ucraina. 
Nello specifico, con riferimento al primo trimestre 2023, viene disposto quanto segue:

  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. energivore, di un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023 (c. 2);
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023 (c. 3);
  • il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 (c. 4);
  • il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 (c. 5);
  • il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023, per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (cc. 45 e 46).


Con la risoluzione 14.02.2023, n. 8/E sono stati istituiti i 
seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023);
  • 7011” denominato credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023);
  • 7012” denominato credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • 7013” denominato credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
  • 7014” denominato credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agro meccanica (primo trimestre 2023).



Si ricorda, infine, che i crediti in argomento vanno 
utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti a terzi (solo per intero), entro il 31.12.2023.

 

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