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Strumenti di supporto allo start up di impresa e crowdfunding
Con l'obiettivo di rendere il nostro Paese un ambiente più ospitale per le start up, la Legge 221/2012 - che ha convertito il Dl Crescita 2.0 - introduce per la prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
Una start up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione) che possiede i seguenti requisiti:
- meno di 4 anni di attività;
- sede principale in Italia;
- fatturato annuo inferiore a 5 mln. €;
- non distribuisce utili;
- oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- il contenuto innovativo è identificato con almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. almeno 15% spese in R&S;
2. almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 costituita da persone con laurea magistrale;
3. start up titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Di seguito vengono presentate le agevolazioni che hanno reso più semplice aprire una startup innovativa in Italia.
Vantaggi della costituzione di una start up innovativa
- riduzione degli oneri per l'avvio (esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese; esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio)
- copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale (estensione di 12 mesi del periodo di rinvio a nuovo delle perdite; per le perdite pari a 1/3 del capitale che non riducono il capitale sotto il minimo legale, esse possono essere rinviate a nuovo per due esercizi consecutivi; nel caso in cui le perdite riducano il capitale sotto il minimo legale, possibilità di differire la capitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo);
- esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica (disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo);
- quote prive di diritti di voto (facoltà di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione);
- facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi (facoltà di offrire al pubblico quote di capitale; possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione dei propri dipendenti/fornitori; possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi , non imputati a capitale)
Incentivi fiscali all'investimento nelle start up innovative (per investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016)
- per le persone fisiche, detrazione dall'IRPEF pari al 19% della somma investita nelle start up innovative fino ad un importo massimo di 500 mila euro;
- per le società, deduzione dall'IRES pari al 20% della somma investita, nei limiti dell'importo max pari a 1,8 mln. €;
- per investimenti in start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione al 27%;
- l'agevolazione è condizionata al mantenimento dell'importo dell'investimento per un periodo di almeno due anni.
Agevolazioni nell'accesso al credito per le start up innovative
- l'80% dell'operazione finanziaria è coperto dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI, senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca;
- l'importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 mln € da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito;
- la garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito;
- le richieste di garanzia hanno priorità nell'istruttoria; l'intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di investimento; non è richiesto un minimo di versamento di mezzi propri.
Agevolazioni nell'operatività delle start up innovative
Le start up innovative godono di una particolare disciplina dei rapporti di lavoro. In particolare hanno la possibilità di:
- stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale i contratti potranno essere anche rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare nella startup solo con un contratto a tempo indeterminato;
- remunerare dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opere o servizi, anche professionali con stock option o work for equity ed il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi;
- usufruire del credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (laureati magistrali tecnici o dottori di ricerca) anche attraverso i contratti di apprendistato. Il credito di imposta è pari al 35% dei costi sostenuti dal datore di lavoro per il nuovo assunto (fino ad un max di 200 mila € all'anno) da utilizzare in compensazione nel modello F24. Il credito di imposta viene concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese e con un'istanza semplificata. I posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno 2 anni;
- usufruire di meccanismi di fallimento facile, in deroga alla disciplina della legge fallimentare (procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalle legge fallimentare).
È possibile reperire gli elenchi delle start up innovative sul sito startup.registroimprese.it.
Uno strumento di finanziamento molto interessante dedicato alle start up innovative è costituito dalle piattaforme web di equity crowdfunding (introdotto in Italia con il decreto legge 179/2012) grazie al quale le quote di SRL possono essere cedute al pubblico su portali a ciò autorizzati.
Il regolamento per equity crowdfunding si applica solo alle start up innovative (ad oggi 1.650 start up iscritte). I gestori delle piattaforme devono essere iscritti ad un apposito registro (autorizzazione della Consob).
Gli investimenti ammessi che godono dell'esclusione dalla disciplina MiFID di verifica della clientela sono:
- per persone fisiche €500 per investimento e €1.000 annui;
- per persone giuridiche €5.000 per investimento e €10.000 annui.
L'investitore ha comunque 7 gg per esercitare il diritto di recesso e rinunciare all'investimento.
La normativa italiana prevede che almeno il 5% dell'importo totale sia sottoscritto da un investitore professionale (banche, SGR, fondazioni bancarie, incubatori di start up innovative certificati) in modo tale che esso attesti la bontà del progetto e dell'investimento.
Il processo di crowdfunding si svolge nelle seguenti tre fasi:
- fase preparatoria (2-8 mesi): predisposizione dell'offerta;
- fase di raccolta (2-4 mesi): effettuazione di operazioni di comunicazione per coinvolgere più follower possibili;
- fase di post raccolta (12 mesi): gestione governance allargata e aggiornamento del piano industriale.