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CIRCOLARE 16 DICEMBRE 2015

 

 

 

NIENTE PIU’ IRAP IN AGRICOLTURA

Il D.D.L. di Stabilità per il 2016, nell’attuale versione, prevede l’introduzione di un’ampia esenzione da Irap per il settore agricolo. Nel caso in cui la norma non venisse modificata, la novità sarebbe rilevante in quanto, stante l’attuale dato letterale, non sarebbero più incise da Irap anche le società agricole, siano esse di persone o di capitali, che operano in agricoltura.

 


 

 

 

HONG KONG ESCE DALLE “BLACK-LIST”

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  279 due decreti, entrambi datati 18 novembre 2015, che eliminano il territorio di Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM  23 gennaio 2002 e al DM 21 novembre 2001. 

 


 

 

 

FORFETTARI, NOVITA’ ANCHE PER CHI HA ADERITO NEL 2015

Secondo quanto previsto dal disegno di legge di stabilità 2016 per i contribuenti forfettari dal 2016 sono previsti limiti di ricavi più elevati e per le start up un’imposta sostitutiva del 5%. Tali nuove norme verranno applicate anche a coloro che hanno aderito al regime agevolato già dal 2015.

Come noto il D.D.L. Stabilità 2016 prevede una serie di modifiche al regime forfettario tra cui l’innalzamento delle soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime aumentandole di 10.000 euro per tutte le attività ad eccezione delle attività professionali ed equiparate il cui aumento è pari a 15.000 euro portando così il tetto a 30.000 euro.

La verifica del suddetto requisito va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015. Si ritiene, quindi, che i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dal 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d’imposta 2015. Ad esempio: un libero professionista che nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo ricavi per  20.000 euro potrà quindi operare nel regime forfettario anche nel 2016 in quanto il limite in vigore al 1.1.2016 corrisponde a 30.000 euro ed il contribuente avendo conseguito nel 2015 ricavi per 20.000 euro può rimanere nel regime agevolato anche nel 2016.

Nel comma 3 dell’art. 8 del D.D.L. di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovrà applicare l’aliquota piena del 15%.

 


 

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO NUOVE ASSUNZIONI 2016, ECCO COSA CAMBIA

Confermato l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, ma in misura ridotta. Se non ci saranno ulteriori modifiche nel prossimo passaggio alla Camera della legge di stabilità 2016, dovrebbe quindi essere riproposto lo sgravio applicato nel 2015 anche se non della stessa entità.

Così come approvato dal Senato, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero spetterà ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero rimane non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non spetterà ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

 

 

ALL’ORIZZONE NUOVO INTERVENTO SUL LAVORO AUTONOMO

La fine dell’anno, oltre che per la consueta legge di stabilità, si caratterizzerà per l’approvazione di una legge, ad essa collegata, in materia di lavoro autonomo. Il Governo ha presentato un nuovo provvedimento volto a estendere una serie di tutele, contrattuali e legate a maternità e malattie, al lavoro autonomo.

Balza subito all’occhio l’ampiezza della platea dei destinatari: il comma 1 dell’articolo 1 prevede l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro autonomo, con l’esclusione solo dei piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di Commercio.

Entrando nel merito del disegno di legge, l’articolo 3 prevede una serie di tutele contro possibili clausole abusive. In particolare, sono considerate tali le clausole che, all’interno di un contratto che abbia a oggetto una prestazione di lavoro autonomo, realizzino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente. In particolare sono richiamate le clausole che riservino al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; quelle che attribuiscano al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso; la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto. Le clausole abusive sono nulle e determinano il risarcimento dell’eventuale danno causato al lavoratore.

Sono previste poi importanti misure di welfare, legate a maternità, malattie e infortuni. Il congedo parentale, pari a 6 mesi, potrà essere fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino (attualmente il limite è il primo anno di vita), ma solo per bambini nati dopo il 1 gennaio 2016. In materia di indennità di maternità, è prevista l’erogazione indipendentemente dalla effettiva astensione della attività. Relativamente agli effetti sul contratto, la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, ma solo la sua sospensione, senza erogazione né maturazione del corrispettivo. In caso di malattia, salvo diversa previsione del contratto individuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.

Conformemente a quanto prevedeva il D.Lgs. 276/2003 per il lavoro a progetto, il committente potrà comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile: stante l’applicabilità a tutti i rapporti di lavoro autonomo del nuovo disegno di legge, la disposizione avrà evidentemente un impatto operativo rilevante.

Infine, con l’articolo 13 è prevista una modifica all’articolo 409, n. 3, c.p.c., volta a introdurre una definizione più precisa di coordinamento, concetto essenziale nella configurazione dei rapporti di collaborazione: l’esito francamente sembra essere opposto e giusto un filo tautologico. “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa”. Che vuol dire?

 


 

 

 

MONETA ELETTRONICA ANCHE PER I MICROPAGAMENTI?

Un legge di stabilità a due facce, quella che si sta delineando. Da un lato, infatti, si vuole innalzare il limite per l’uso del contante, portandolo da 1.000 a 3.000 euro, mentre, dall’altro si vuole abbassare il tetto attualmente previsto per i pagamenti con carte di debito, eliminando l’attuale limite dei 30 euro.

Dal 30 giugno 2014 è stato previsto l’obbligo, per imprenditori e professionisti, di accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro con carte di debito. Tuttavia, in mancanza di specifiche sanzioni, ad oggi, il professionista o l’imprenditore che non rispetta l’obbligo rischia soltanto la mora del creditore ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile.

In linea di massima, la mora del creditore impedisce a quest’ultimo di richiedere il pagamento degli interessi nel caso di tardivo pagamento, e consente altresì al debitore di chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per la corresponsione degli importi. Non si può quindi sicuramente parlare di vere e proprie sanzioni: ecco il motivo per il quale l’accettazione del pagamento con carte di debito è rimasto semplicemente un “obbligo sulla carta”, e a fronte di un aumento dei terminali disponibili (da 1,53 milioni nel 2013 a 1,8 milioni nel 2014) l’utilizzo della moneta elettronica non è assolutamente aumentato.

Con una proposta di emendamento alla legge di stabilità, firmata dai deputati Boccadutri, Coppola, Bruno Bossio, Causi, Misiani, Losacco, Basso, Dallai, Ascani e Tentori, viene previsto un abbassamento del tetto dei 30 euro sotto il quale gli esercenti possono rifiutare ancora i pagamenti con carte di debito.  Qualora tale proposta dovesse trovare accoglimento, pertanto, anche tutti i micro-pagamenti, dal caffè al bar al giornale in edicola, potrebbero essere regolati per mezzo di strumenti elettronici di pagamento.

Uno dei limiti alla diffusione della moneta elettronica è stato, da sempre, l’elevato costo delle transazioni.

Ecco il motivo per il quale, dal prossimo 9 dicembre è stato imposto dall’Unione europea un tetto massimo alle commissioni bancarie, pari allo 0,3% sul valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2% per i bancomat e le prepagate.

Come chiarito però dall’Associazione bancaria italiana non può essere ancora cantata vittoria: l’applicazione dei nuovi massimali potrebbero infatti portare ad un aumento di costi per i consumatori.

Un cane che si morde la coda, quindi, e che rischia di vedere l’Italia ancora come la “patria del contante”.

Raccomandiamo pertanto la calma e l’attesa dell’approvazione del testo definitivo.

 


 

 

 

TRATTAMENTO FISCALE RIMBORSI SPESE PROFESSIONISTI

Accade spesso che i lavoratori autonomi, nello svolgimento dell’attività professionale o artistica, si trovino nella necessità di sostenere delle spese che devono poi essere rimborsate dal committente, o quest’ultimo, in alternativa, si fa carico sin dall’origine delle suddette spese.

Nell’analizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese nei confronti dei professionisti è necessario prima di tutto distinguere tra:

- spese di vitto e alloggio;

- altre spese.

Anzitutto è necessario distinguere tra spese di vitto e alloggio fatturate direttamente dal committente e spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente e a questi direttamente fatturate non costituiscono compensi in natura per il professionista. Vi è pertanto la completa irrilevanza dei valori relativi alle spese di vitto e alloggio acquistate dal committente di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione: non  costituiscono compensi in natura e non partecipano pertanto alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo.

Di conseguenza il committente riceverà la fattura da chi ha effettuato il servizio alberghiero e/o di ristorazione, con indicazione del professionista che ha fruito del servizio, e dedurrà il relativo costo secondo le regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa). La funzione della spesa è a tutti gli effetti assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario: di conseguenza la deducibilità delle spese di vitto e alloggio al 75% (articolo 109, comma 5, o articolo 54, comma 5 Tuir) non opera per il committente nel caso di specie.

Ciò è vero sempre che sia dimostrabile:

- l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente;

- l’effettività della stessa;

- dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni acquistate dal professionista e poi riaddebitate in fattura per essere rimborsate e le prestazioni diverse, quali quelle di trasporto, anche se direttamente acquistate dal committente.Pertanto le spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista, se trattasi di spese inerenti alla prestazione professionale, che quindi devono essere sostenute per eseguire l’incarico commissionato, saranno considerate a tutti gli effetti compenso per il professionista, da riaddebitare in fattura al committente.

Il relativo costo sarà poi deducibile dal professionista con il doppio limite previsto dall’articolo  54, comma 5, Tuir: in misura del 2% fino al valore del 75% del relativo importo.

 


 

 

 

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI ED INERENZA DEI COSTI

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16730 del 18 giugno 2015) ha affrontato l’interessante caso riferito alla inerenza dei costi sostenuti da una società per l’impiego di beni strumentali concessi in comodato d’uso ad un’altra impresa alla quale la medesima comodante aveva altresì affidato la prestazione di alcuni servizi in forza di un processo di parziale esternalizzazione di alcune attività.

Il fenomeno del cd. outsourcing è assai frequente in particolare modo nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale, essendo volto a ottimizzare la flessibilità della struttura aziendale, riducendo i costi fissi e quindi aumentando la sua capacità di adattarsi alle mutevolicondizioni del mercato. In concreto, ciò si traduce spesso nell’affidamento a imprese esterne di alcune fasi dell’attività aziendale che, un tempo, venivano invece svolte internamente.

Questo processo può talvolta porre anche alcune questioni di carattere fiscale, come è avvenuto nel caso giunto sino al giudizio della Suprema Corte il quale ci offre alcuni interessanti spunti di riflessione in merito ad un principio, quello della “inerenza”, regolato dall’articolo 109, comma 5, del Tuir, ma da sempre piuttosto controverso nella sua applicazione pratica.

Dal testo della sentenza della Suprema Corte si trae che la fattispecie riguarda una società di produzione di carni la quale aveva esternalizzato l’attività di distribuzione dei prodotti ad un’impresa terza; nell’ambito di questa organizzazione, era stato concesso in comodato d’uso a favore di detta impresa il parco automezzi di proprietà destinato ad essere impiegato esclusivamente per la distribuzione delle carni della società comodante.

Detta società, quindi, aveva proseguito a sostenere, contabilizzare e dedurre i costi degli automezzi di proprietà, benché utilizzati in forza del comodato d’uso dalla impresa comodataria, costituiti a titolo esemplificativo dagli ammortamenti, dalle spese di impiego (carburanti, pedaggi, ecc.), dalle spese di manutenzione, eccetera.

L’Ufficio delle entrate aveva invece contestato per la comodante la deducibilità di tali costi asserendo l’assenza del presupposto di inerenza ex articolo 109, comma 5, del Tuir; secondo l’Ufficio, infatti, gli automezzi sarebbero stati strumentali rispetto all’attività dell’impresa trasportatrice che li impiegava, e non per la comodante.

Di diverso avviso, invece, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ed infine la Cassazione nella sentenza in commento. La Suprema Corte ribadisce che l’inerenza dei costi è da ritenersi sussistente.

 


 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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