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CIRCOLARE 12 GENNAIO 2016 – SPECIALE LEGGE DI STABILITA’

 

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’

 

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.

Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l’ordine della norma.

 


 

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I “SUPER AMMORTAMENTI” PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

 

 

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale).

 

Da notare che non vi è un alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.

 

Il funzionamento dell’agevolazione

 

L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.”

 

In altre parole, possiamo affermare quanto segue:

 

  • il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;
  • sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, etc..
  • i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%),
  • sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)

 

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.

 

I beni agevolabili

 

Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

 

Sono invece quindi esclusi dal bonus:

 

La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l’agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa.

 

Il periodo agevolato

 

Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l’investimento: relativamente all’ambito temporale di applicazione la norma è chiara nell’affermare che l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

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