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CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2016
NOVITA’ SULLE DETRAZIONI 50% E 65%
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato anche per l’anno 2016, mantenendo le aliquote potenziate del 50% e del 65%, le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Inoltre ha disposto:
- la possibilità di fruire della detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative;
- che, per le spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- i soggetti con reddito incapiente possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Detrazioni per acquisto di mobili ed altri elettrodomestici
La Legge di Stabilità 2016, modificando l’art. 16 comma 2 del D.L. 63/2013 ha prorogato anche per l’anno 2016 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). La detrazione spetta su un importo massimo non superiore a 10.000 euro ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Misure antisismiche
È stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016 anche la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta lorda del 65% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
Interventi di riqualificazione energetica
Infine, è stata ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, compresi gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
La medesima detrazione del 65% spetta anche alle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016 per l’acquisto e la posa in opera di:
- schermature solari, nel limite di detrazione massima di euro 60.000;
- climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di detrazione massima di euro 30.000.
Dall’anno 2017 anche questa detrazione tornerà a regime, con aliquota al 36%.
La Legge di Stabilità 2016 (al comma 88) ha esteso la detrazione del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Infine, il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che,
- per le spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016;
- per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- dai i soggetti con reddito incapiente, ovvero che per l’ammontare esiguo del reddito rischiano di perdere la possibilità di detrarre tali spese;
gli stessi in luogo di beneficiare della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili; un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità dovrà definirne le modalità.
NUOVE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO D’IMMOBILI ABITATIVI
Il legislatore ha previsto, all’interno della Legge di stabilità per il 2016, due importanti agevolazioni ai fini dell’acquisto di immobili abitativi; in particolare:
- la detrazione dall’Irpef del 50 per cento dell’Iva;
- la possibilità di godere dei benefici “prima casa” anche nell’ipotesi di possesso di altro immobile di abitazione.
La prima agevolazione riguarda tutti gli acquisti effettuati entro l’anno 2016 di abitazioni di classe energetica “A” o “B” cedute da imprese costruttrici; per essi, infatti, spetta una detrazione dall’Irpef del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva. Tale disposizione, introdotta dall’articolo, comma 56, della Legge di stabilità 2016, è tesa ad eliminare parzialmente l’aggravio fiscale rappresentato dall’Iva, quale tributo non detraibile dagli acquirenti privati persone fisiche.
La detrazione Irpef, da ripartire in dieci quote costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa (2016) e nei nove periodi d’imposta successivi (da 2017 a 2025), spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Si ricorda che la classe energetica è calcolata in base alla quantità di combustibile consumato all’anno per ogni metro quadro di superficie riscaldata.
In merito alla seconda agevolazione, dal primo gennaio 2016 anche coloro che, al momento dell’atto, possiedono già una casa di abitazione potranno chiedere di godere dei benefici “prima casa”, con pagamento dell’imposta di registro pari al 2 per cento, in luogo del 9 per cento, a patto che rivendano la casa in precedenza acquistata entro un anno dalla data del rogito di acquisto della nuova abitazione.
Non è più quindi indispensabile, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, la preventiva vendita dell’immobile acquistato. In sostanza la disposizione, di cui all’articolo 1, comma 55, della Legge di stabilità 2016, attribuisce un periodo di sospensione di un anno per vendere la vecchia “prima casa” dopo l’acquisto agevolato della nuova.
Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione “prima casa” non venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, si verifica la decadenza dell’agevolazione con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.
12 MARZO 2016: DIMISSIONI VALIDE SOLO CON MODULO INFORMATICO
Con la pubblicazione nella GU 11 gennaio 2016 n.7 del DM 15 dicembre 2015 sono state definite la procedura telematica e le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, attuando quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni Jobs Act).
Le nuove regole saranno pienamente operative a decorrere dal 12 marzo 2016.
Tra i tanti decreti attuativi del Jobs Act,quello sulle dimissioni era sicuramente il meno atteso, per non dire di peggio.
Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la c.d. Legge Fornero, aveva introdotto l’attuale disciplina, in base alla quale la convalida delle dimissioni presentate può essere effettuata in calce alla comunicazione di cessazione; in mancanza, è prevista una procedura attivabile dal datore di lavoro che, anche in assenza di riscontro da parte del lavoratore, portava all’efficacia delle dimissioni. Forse per la paura che la firma in bianco fosse apposta anche sul foglio su cui stampare la comunicazione di cessazione, il Governo ha deciso di intervenire nuovamente sulla materia, con una soluzione che francamente lascia perplessi, se non altro per il fatto che in caso di mancata attivazione da parte del lavoratore della procedura prevista, per il datore di lavoro non è prevista alcuna iniziativa che possa portare all’efficacia dell’atto interruttivo.
Ipotesi che, oltre ai casi fisiologici e ormai noti di dimissioni per fatti concludenti o senza preavviso, troverà nuovo carburante nella complessità della nuova procedura. Il lavoratore dovrà infatti comunicare dimissioni, o risoluzione consensuale, mediante un modulo accessibile dal sito del Ministero del Lavoro: per far ciò, il lavoratore dovrà richiedere, se non ne è in possesso, il PIN INPS, che consentirà di essere riconosciuto dal sistema informatico del Ministero del Lavoro, così da accedere all’agognato modulo, che verrà poi inoltrato al datore di lavoro e alla DTL.
Come unica strada alternativa, il lavoratore potrà effettuare la procedura tramite patronati, organizzazioni sindacali nonché gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 prevede che, una volta inviato il modulo il lavoratore ha, comunque, la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i successivi sette giorni.
PRELEVAMENTI FUORI DALLE PRESUNZIONI BANCARIE ANCHE PER GLI ARTIGIANI
Gli artigiani, pur producendo reddito d’impresa, possono essere equiparati, ai fini degli accertamenti bancari, ai lavoratori autonomi e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Consulta, i prelevamenti risultanti dai rapporti finanziari controllati dal Fisco non possono essere utilizzati per l’accertamento, in quanto non possono considerarsi afferenti a costi generatori di ricavi. È questa l’importante decisione assunta dalla C.T. Prov. di Venezia, con la sentenza n. 18 del 22 gennaio scorso.
Nel commento a quest’ultima sentenza nelle circolari di studio precedenti era stata ipotizzata l’estensione delle conclusione raggiunte dalla Consulta, in relazione all’inapplicabilità della presunzione che assiste i prelevamenti, anche a quelle attività, produttive di reddito d’impresa, aventi analoghe connotazioni; era stato evidenziato che, ad esempio, l’attività degli agenti immobiliari o di commercio, ovvero dei promotori finanziari, è molto più simile a quella di uno studio professionale che non a quella di un imprenditore in senso tradizionale, come tipicamente è il commerciante.
Tali osservazioni sembrano trovare conferma, seppur in relazione agli artigiani “ditte individuali” in contabilità semplificata, i quali presenterebbero analoghe caratteristiche ai lavoratori autonomi.
Nel caso di specie, riguardante un carrozziere, operante come ditta individuale, per i giudici non vi era dubbio che la produzione del reddito non fosse collegata al sostenimento di costi (come invece potrebbe essere nel caso di un imprenditore intermediario commerciale), quanto alla sua capacità personale, come un lavoratore autonomo. Peraltro, secondo il collegio di merito, anche nel caso di specie si sarebbe verificata, in forza della contabilità semplificata adottata dal contribuente, quella “fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali”, che la Consulta aveva valorizzato, tra gli altri elementi, al fine di escludere l’applicabilità della presunzione di maggior reddito che assisteva i prelevamenti. Dunque, “sembrano sussistere nel caso di specie gli stessi elementi che hanno consentito alla Corte di escludere per i lavoratori autonomi la inclusione tra i ricavi di somme pari ai prelievi non giustificati”.
Al di là della condivisibilità della statuizione sul caso specifico, la sentenza è importante perché, per la prima volta, viene sancita l’estensione del principio stabilito dalla Consulta sull’irrilevanza dei prelevamenti per i lavoratori autonomi anche a soggetti, produttori di reddito d’impresa, che presentano caratteristiche analoghe al lavoro autonomo.
Sarà necessario, tuttavia, attendere una conferma di ciò dalla giurisprudenza di legittimità.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.