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Bonus R&S efficace già dal 1° gennaio 2015
Confindustria fornisce, in un’apposita circolare, chiarimenti relativi al credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL n. 145/2013 (come sostituito dalla L. n. 190/2014).
È previsto, a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un beneficio rappresentato da un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’agevolazione sostituisce quella inizialmente programmata, e in realtà mai attuata, per il triennio 2014-2016 per le piccole e medie imprese.
La nuova misura si applica anche alle grandi imprese, è finanziata direttamente con risorse statali e si caratterizza per il fatto di essere un “incentivo automatico”, il quale va incontro a valutazioni solo ex post da parte dell’ente erogante. Il DM 27 maggio 2015 ha poi completato il quadro normativo del credito d’imposta.
Secondo quanto riportato nella circolare di Confindustria, il regime in commento dovrebbe ritenersi efficace dall’inizio del primo periodo d’imposta agevolabile, vale a dire, nella generalità dei casi, dal 1° gennaio 2015. Ai fini del calcolo del credito d’imposta con riferimento al suindicato periodo, assumono quindi rilievo anche gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 28 luglio 2015 (anteriormente, quindi, all’entrata in vigore delle disposizioni del citato DM 27 maggio 2015).
Dato il carattere di misura generale, applicabile a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, secondo le regole dettate dalla relativa disciplina, la nuova agevolazione dovrebbe essere cumulabile con altre nel medesimo settore. Secondo quanto precisato da Confindustria, “un’agevolazione costituente misura generale è di per sé potenzialmente cumulabile, sempre che non contenga espressi divieti in tal senso, con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi; e ciò, sia nel caso di incentivi costituenti anch’essi misure generali, sia nel caso di incentivi costituenti aiuti di Stato”.
In assenza di una specifica deroga alla cumulabilità, quindi, il credito d’imposta in commento può essere applicato anche unitamente ad altri incentivi, i quali concernono i medesimi costi. Va da sé che i vantaggi derivanti dal cumulo non possono in nessun caso superare il limite massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato.
Confindustria evidenzia, inoltre, che il credito d’imposta in commento si pone in rapporto sinergico con il Patent box, posto che il primo agevola gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che costituiscono l’attività propedeutica per la realizzazione di beni immateriali, mentre il secondo introduce un beneficio fiscale sui redditi che deriverebbero dallo sfruttamento dei beni immateriali così ottenuti.
IL CREDITO D'IMPOSTA SI PONE IN RAPPORTO SINERGICO COL PATENT BOX
Per tali ragioni, Confindustria precisa che sta lavorando ad uno strumento che consenta una prima simulazione dell’applicazione congiunta delle due agevolazioni.
Quanto poi ai soggetti beneficiari, tra i destinatari dell’agevolazione si individuano tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal settore di attività, dalle dimensioni e dalla localizzazione territoriale. Sono incluse anche le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti, con riguardo agli investimenti agevolabili effettuati dalle medesime.
Secondo Confindustria, il beneficio dovrebbe estendersi anche:
- agli enti non commerciali, con riferimento agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati in relazione all’eventuale attività commerciale svolta;
- alle imprese agricole, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Non rientrano tra le attività agevolabili “... le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti”.