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CIRCOLARE 8 MARZO 2016
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L’Agenzia delle entrate ha chiarito varie questione interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz’altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili.
Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l’acquisto dell’arredo (c.d. bonus mobili) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell’ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l’ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l’accesso al bonus mobili. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici “diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente”. Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati perla stessa unità abitativa.
Per quanto riguarda i sanitari, l’ipotesi analizzata riguarda, in particolare, la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia. In questo caso, le spese sostenute non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Peraltro, questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. Il bonus è fruibile solo quando la sostituzione dei sanitari è integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta. Ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
IMU E TASI: I CHIARIMENTI SUI COMODATI |
La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto, con decorrenza dal 2016, la possibilità di computare una riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi dovute in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.
Tale agevolazione spetta per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre); la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l’Imu che per la Tasi. Tale agevolazione è riconosciuta se:
- il comodatario (es: figlio destinatario dell’immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell’immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve possedere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, a eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- iI contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro.
- L’Agenzia delle Entrate affronta inoltre i rapporti tra la detrazione IRPEF del 19% prevista:
da una parte, per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, ai sensi della nuova lett. e-bis) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, inserita dalla L. 13 luglio 2015 n. 107; - dall’altra, per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-octies) del TUIR, in relazione alle quali non è previsto un limite massimo.
- di età superiore a 60 anni;
- proprietarie di immobili residenziali.
- la simulazione del piano di ammortamento, nel quale va evidenziato per ogni anno il capitale e gli interessi. Tale simulazione, nel caso di interesse variabile, deve essere predisposta in due versioni:
- una con applicazione del tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario,
- l’altra simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto.
- la documentazione precontrattuale;
- il prospetto informativo da consegnare gratuitamente al richiedente, almeno 15 giorni prima dalla stipula del contratto, contenente indicazioni sull’importo finanziato e la percentuale del valore di perizia dell’immobile oltre alla indicazione della somma che sarà erogata al netto delle imposte e degli oneri;
- il resoconto annuale dettagliato che riporti il capitale finanziato e quello da restituire a scadenza.
NUOVA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI CON CLASSE ENERGETICA “A” O “B” |
L’articolo 1, co.56, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una nuova detrazione d’imposta a beneficio degli acquirenti persone fisiche di immobili abitativi di nuova costruzione realizzati in classe energetica A o B. In particolare, la nuova agevolazione fiscale consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto dell’IRPEF pari al 50% dell’IVA corrisposta dall’acquirente sul prezzo di vendita delle predette tipologie di unità immobiliari, cedute dalle imprese che le hanno costruite.
Al fine di essere ammessi al beneficio fiscale, l’acquisto dovrà essere perfezionato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.
Questi, in sintesi, sono gli elementi cardine della nuova agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la cui ratio è quella di agevolare le imprese costruttrici di immobili aventi determinati requisiti in termini di classe energetica, incentivando l’acquisto immobiliare mediante un dimezzamento dell’IVA dovuta sulla compravendita (4% per la “prima casa”, 10% in caso di insussistenza dei requisiti “prima casa” ed immobile non di “lusso” e 22% per gli acquisti degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Da un punto di vista soggettivo, l’acquirente dell’immobile dovrà essere un soggetto passivo IRPEF; pertanto, sono ammesse non solo le persone fisiche ma anche gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce) ed i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s. e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Relativamente, invece, al profilo del venditore giova evidenziare che la norma parla di cessioni effettuate da parte di “imprese costruttrici”. Di conseguenza, sono escluse dal beneficio fiscale le vendite effettuate da imprese che hanno eseguito sull’immobile esclusivamente lavori di recupero edilizio (ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo). Sul punto si ricorda, peraltro, che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, nessuna detrazione del 50% dell’IVA sulla compravendita sarà applicabile.
Resta fermo che, in tali ipotesi, sarà possibile beneficiare della detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia, spettante all’acquirente o all’assegnatario di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Sotto il profilo oggettivo della detrazione, rientrano nel novero degli acquisti agevolati le “unità immobiliari a destinazione residenziale” aventi classe energetica A o B; considerato che la disposizione di legge non specifica altro, è sostenibile che siano agevolabili non solo gli acquisti della “prima casa”, ma anche gli acquisti destinati a “seconda casa” o quelli effettuati per la successiva locazione dell’immobile.
Relativamente all’intervallo temporale di riferimento per la spettanza della detrazione va precisato che la norma richiede che l’acquisto immobiliare sia perfezionato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016. Rileva dunque la data di trasferimento di proprietà e non la semplice stipula di un contratto preliminare di compravendita, pur se integrato dal versamento da parte del promissario acquirente di acconti prezzo e/o caparre confirmatorie.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia versato degli acconti prezzo soggetti ad IVA nel corso del 2015 e l’atto notarile di compravendita sia stato perfezionato nel corso del 2016 con la corresponsione del saldo prezzo, il soggetto interessato potrà fruire della detrazione solo limitatamente alla quota di IVA pagata nel corso del 2016.
DETRAIBILI LE SPESE PER SEDUTE DI MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E DEGLI EDUCATORI |
La detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l’educatore professionale, la mesoterapia e l’ozonoterapia, mentre non sono detraibili quelle per il pedagogista e le grotte di sale; la nuova disciplina sulla detraibilità delle spese scolastiche si applica dal 1° gennaio 2015. Sono questi gli altri principali chiarimenti in materia di oneri detraibili, contenuti nella circolare n. 3 emanata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
ATTUABILE IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO |
È stato pubblicato in G.U. lo scorso 16 febbraio 2016 il D.M. 226/2015 con cui il Mise ha definito le modalità attuative del prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 2 marzo 2016.
Il prestito vitalizio ipotecario costituisce un finanziamento che consente ai proprietari di immobili residenziali di convertire il valore del loro immobile in denaro senza perderne la proprietà e senza dover rimborsare a rate l’importo finanziato (salvo diverso accordo). La sottoscrizione del finanziamento prevede l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile dato a garanzia. |
Ai sensi del comma 12 della citata Legge possono beneficiare del prestito vitalizio le persone fisiche:
Il prestito può essere concesso esclusivamente da banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia.
L’intermediario dovrà predisporre:
I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l’età del soggetto finanziato e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni e devono evidenziare tutti gli oneri dovuti alla banca al momento della stipula.
Nel caso in cui la persona fisica decida, dopo la fase istruttoria, di non accendere il finanziamento è fatto divieto all’intermediario di richiedere il versamento delle spese. |
Æ |
Il contratto di ipoteca deve sempre essere accompagnato da un contratto di assicurazione sull’immobile che può essere stipulato sia con la banca che con terzi assicuratori. |
Rimborso del prestito
Si può verificare il caso di rimborso integrale del prestito o di rimborso graduale dello stesso. Il rimborso integrale del prestito in unica soluzione può essere richiesto:
- alla morte del soggetto finanziato,
- al trasferimento, anche parziale, della proprietà o di altro diritto reale o di godimento sull’immobile dato in garanzia.
La mancata restituzione del finanziamento entro 12 mesi dal verificarsi di una delle predette cause comporta la vendita dell’immobile da parte del finanziatore con il conseguente utilizzo delle somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.
Æ |
Nel caso di decesso del finanziato, gli eredi possono decidere di rimborsare il prestito divenendo in tal modo proprietari dell’immobile. |
È anche possibile al soggetto finanziato richiedere, al momento della stipula, il rimborso graduale della quota interessi e delle spese (sulle quali si ricorda non si applica la capitalizzazione annuale).
In questo caso l’inadempimento da parte della persona fisica reiterato per almeno 7 volte determina per il finanziatore la possibilità di invocare la risoluzione del contratto.
COMPLISEMPIFICAZIONI |
Pochi mesi orsono, al centro del dibattito nelle riforme del lavoro, veniva da più parti evidenziata, nel mondo politico su forte pressione di ampi settori produttivi, professionisti inclusi, l’impellente necessità di semplificare nella sostanza le regole del lavoro, in ogni sua fase.
Sarà che nelle fasi di transizione vi sono momenti necessari e fisiologici di sovrapposizione normativa, di incertezze e di difficili interpretazioni nel tradurre disposizioni in gestione effettiva, ma attualmente diventa veramente difficile percepire un minimo sforzo che vada nel segno dell’obiettivo di politica del diritto sopra evidenziato.
Contribuisce ad allontanare la realizzazione dell’obiettivo di regolamentazione normativa su aspetti totalmente secondari. Tra pochi giorni, come ben sanno i professionisti del lavoro, 12 marzo, entrerà in vigore una nuova disciplina in materia di dimissioni del lavoratore che richiederà, ai fini del contrasto delle dimissioni in bianco, una procedura telematica, che non prevede alcuna forma alternativa nel caso in cui, come spesso succede, il lavoratore interrompa il rapporto senza formalizzazione. L’effetto giuridico sarà, in caso di mancata procedura, l’inefficacia dell’atto del lavoratore, che sposterà, almeno in linea teorica, sul datore di lavoro l’onere di procedere all’interruzione, dopo il superamento delle soglie di assenza ingiustificata. C’era proprio bisogno, in un momento di complicata transizione, di questa ulteriore “riformetta” su un atto estremamente semplice come quello delle dimissioni?
Per non parlare dell’annunciata introduzione della disciplina del c.d. lavoro agile o smart working, forma lavorativa caratterizzata dalla possibilità per il dipendente di eseguire la prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali: il momento attuale delle relazioni industriali dimostra forte attenzione verso questo istituto, con esiti significativi sia a livello aziendale, sia a livello nazionale (si veda il recente accordo degli Alimentari Industria), da cui emerge il dubbio che forse una legge di regolamentazione non sia necessaria se, nella realtà, il lavoro agile già esiste. Non bisognava ridurre le tipologie contrattuali?
L’ultima osservazione riguarda i voucher: le riforme degli ultimi anni hanno, come dimostrano i dati recenti, contribuito al forte ricorso di tale strumento, ormai fondamentale in determinate situazioni organizzative. Se funziona, perché annunciare una prossima stretta all’utilizzo di questa particolare forma di lavoro? Se queste sono semplificazioni, meglio non riformare.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.