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CIRCOLARE 4 APRILE 2016
NOVITA’ DETRAZIONE IRPEF SPESE ISTRUZIONE
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del Tuir riguardanti la detrazione per le spese di istruzione. A partire dall’anno d’imposta 2015 sarà possibile portare in detrazione:
- l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;
- per le università non statali la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per l’anno 2015 doveva essere emanato entro il 31gennaio 2016.
La nuova lettera e-bis dell’art. 15 comma 1 del Tuir prevede invece la detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:
- di scuole dell’infanzia (scuola materna),
- del primo ciclo di istruzione,
- della scuola secondaria di secondo grado, del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della Legge n. 60/2000, nel limite di euro 400 per alunno o studente. Rientreranno fra le spese “generali”, con il limite di 400 euro per studente, sia la tassa di iscrizione che, tra le spese di frequenza, anche quelle sostenute per la mensa scolastica, avendo avuto cura la prassi dell’Agenzia di precisare che rimane, però, sempre escluso da ogni detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici.
La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, prevista invece dall’art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir.
1000 € EURO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 984 della L. 208/2015, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.
Il contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all’Allegato 1 al provvedimento in commento, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, nell’anno accademico 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento (cfr. Allegato n. 2 al provvedimento).
Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, o per lo strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.
DISPONIBILE IL MODELLO PER EVITARE L’ADDEBITO DEL CANONE RAI
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello che consente di evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica. La presentazione entro il prossimo 30 aprile, per posta, ovvero entro il prossimo 10 maggio, in via telematica, ha effetto per l’intero ammontare del canone dovuto per il 2016.
La trasmissione può avvenire:
- direttamente dal cittadino mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia oppure, nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- tramite un intermediario abilitato.
Il provvedimento precisa che è possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello percui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;
- il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunica il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
- vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
- essere una coppia coniugata o che convive al pari che se lo fosse da almeno tre anni. Più precisamente, per le coppie coniugate è sufficiente che i soggetti risultino sposati nel 2016. Per le coppie conviventi, invece, la convivenze deve durare da almeno tre anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti della coppia, i 35 anni di età. Il requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno. Integrano la condizione, quindi, coloro che sono nati al più tardi il 31 dicembre 1981;
- essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’acquisto può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di uno solo dei soggetti che compongono la coppia; va da sé che in questo caso l’acquisto deve essere effettuato dal “giovane”, ossia da colui che non ha superato i 35 anni. Peraltro, è importante tener presente che la compravendita dell’immobile può essere effettuate nel 2016 oppure può anche essere stata effettata nel 2015. Tuttavia, a seconda dell’anno in cui si è perfezionato l’acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale. Infatti, se il rogito è avvenuto lo scorso anno la destinazione deve sussistere già nel 2016. Diversamente, gli immobili acquistati quest’anno possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione dell’Unico 2017 e, quindi, entro il 30 settembre 2017.
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE PER I NATI DAL 1981
La detrazione Irpef è riservata alle coppie che nel 2016 risultano coniugate o conviventi da almeno tre anni, sempreché perlomeno uno dei due componenti non superi i 35 anni di età nel 2016, acquirenti di un’unità immobiliare nel 2015 o nel 2016 destinata ad essere adibita ad abitazione principale, rispettivamente, entro quest’anno o entro il termine di presentazione dell’Unico 2017.
Il comma 75 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha, infatti, ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del bonus mobili, individuando specifici requisiti in presenza dei quali il plafond su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è elevato fino a 16.000 euro.
Il limite è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano i 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata tenendo conto di questo importo e ripartita fra i componenti della coppia in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte di ciascuno.
Il beneficio compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 esclusivamente per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia. Le tipologie di mobili sono analoghe a quelle agevolabili con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E/2013). Da ciò deriva il divieto di cumulare le due detrazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Per rientrare nell’ambito della detrazione è necessario:
Si noti che la sussistenza di questi requisiti può essere anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
Quindi, ad esempio, “se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016”.
Infine, la circolare precisa che, per la fruizione della detrazione, è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.
Sul punto, poi, è concessa un’importante apertura. A detta dell’Ufficio, infatti, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.
Ciò vale anche per le spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Devono quindi ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 29/E/2013.
DAL 2 MAGGIO 2016 REVERSE CHARGE ANCHE PER TABLET, PC PORTATILI E CONSOLE
Dal 2 maggio 2016 entreranno in vigore le novità introdotte dal D.Lgs. n. 24/2016, il quale ha modificato l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di recepire le disposizioni contenute nelle Direttive n. 2013/42/UE e 2013/43/UE che hanno, ampliato l’elenco delle operazioni per le quali gli Stati membri possono, sino al 31 dicembre 2018, applicare il reverse charge.
L’ambito applicativo del reverse charge è stato esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop (lett. c), mentre la norma è stata allineata alla decisione del Consiglio UE 22 febbraio 2010, n. 2010/710/UE, che ha autorizzato l’inversione contabile per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Anche per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop è da ritenere che saranno soggette a reverse charge soltanto le operazioni anteriori al commercio al dettaglio (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59).
Infine, in conformità all’art. 199-bis della Direttiva, l’efficacia della disciplina in materia di reverse charge è prevista, a titolo temporaneo, sino al 31 dicembre 2018, per le operazioni di cui alle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, riguardanti:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.
RISPARMIO ENERGETICO: CHI NON HA REDDITO PUO’ CEDERE IL BENEFICIO AL FORNITORE
Con la legge di Stabilità ha fatto il suo debutto la possibilità, per i soggetti “incapienti” (ossia che non pagano Irpef per effetto delle esenzioni e detrazioni previste dagli articoli 11 e 13 del Tuir), di cedere alla ditta edile il credito d’imposta derivante dagli oneri sostenuti. Il beneficio riguarda le spese pagate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, anche se le fatture saldate nel corrente anno sono relative a lavori avviati in annualità precedenti.
Il provvedimento precisa che la scelta di cedere il credito all’artigiano/impresa che esegue i lavori deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata all’amministratore di condominio (che a sua volta la inoltra ai fornitori). Le imprese riceventi saranno così chiamate all’accettazione della particolare forma di pagamento: un meccanismo che peraltro ha suscitato le critiche delle associazioni di categoria, alla luce del fatto che l’incasso del bonus da parte dell’impresa avverrà materialmente in dieci anni. In sostanza, quindi, lo svantaggio finanziario della fruizione dilazionata si traslerebbe dal contribuente al fornitore.
Ai fini di garantire gli adeguati controlli, l’Agenzia ha poi introdotto specifici adempimenti preliminari. Il condominio dovrà trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica con il canale Entratel o Fisconline. L’invio, a cura dell’amministratore (se presente) oppure dei condòmini (obbligati in via solidale), dovrà contenere una serie di dati obbligatori, vale a dire:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
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Il condominio, inoltre, dovrà comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione al fisco. Le ditte esecutrici dei lavori, una volta accettato di ricevere il bonus fiscale degli incapienti a titolo di quota prezzo, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione: la prima delle 10 tranche annuali potrà essere fatta valere nel modello F24 a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito eventualmente non utilizzata nell’anno può essere riportata negli anni successivi, ma non chiesta a rimborsoa rispondere sarà la ditta cessionaria del bonus
LEASING PRIMA CASA: I VANTAGGI FISCALI RISPETTO AL MUTUO
Vantaggi fiscali dal leasing prima casa per gli under 35. Rispetto a un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, infatti, la detrazione arriva al 19% fino a un importo massimo dei canoni, quota capitale e quota interessi, di otto mila euro l’anno. Mentre, nel caso del mutuo, la detrazione del 19% è per un importo massimo di quattro mila euro e riguarda la sola quota degli interessi passivi.
I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del leasing “prima casa” in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni concesse per mutui ipotecari. In particolare, per i giovani sotto i 35 anni all'atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, gli incentivi fiscali sono:
- la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino a un importo massimo di 8 mila euro annui);
- la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino a un importo massimo di 20 mila euro).
Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni, invece, e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
- la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);
- la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).
Sia per gli under 35 che per gli over 35, sottolinea la guida, l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” è ridotta all’1,5%. Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni, infatti, spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi di un fabbricato a uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Una volta stipulato il contratto di locazione finanziaria, spiega la guida, la società di leasing assume l’obbligo ad acquistare o anche a far costruire l'immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.
Nel caso di un leasing “prima casa” cointestato a soggetti in possesso dei requisiti, chiarisce ancora la guida, le agevolazioni Irpef spettano a ciascun soggetto in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale di intestazione del contratto. Inoltre, qualora la società di leasing acquisti l’abitazione dal costruttore, si applica l’aliquota Iva ridotta dal 10 al 4%.
Sono previste, poi, delle tutele per il cliente che stipula il contratto, che può richiederne la sospensione in caso di perdita del lavoro sia che si tratti di rapporto subordinato, sia di rapporti di lavoro di agenzia, rappresentanza commerciale o altri rapporti di collaborazione, anche se non a carattere subordinato.
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