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CIRCOLARE 28 LUGLIO 2016
COSTITUZIONE START-UP INNOVATIVE SENZA IL NOTAIO
Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una start up innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l’intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all’indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l’indicazione “start up costituita a norma dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015”.
SPESE PER CONTABILIZZATORI DI CALORE DETRAIBILI AL 50% O AL 65%
Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore che si installano nei condomini sono di per sé ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto finalizzate al conseguimento di un risparmio energetico. Si ricorda che per tutto il 2016 la detrazione è fruibile in misura potenziata essendo pari al 50% con un plafond massimo di 96.000 euro.
Inoltre, nel caso in cui l’installazione dei dispositivi avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, trova applicazione la detrazione più vantaggiosa - pari al 65% della spesa su un massimo di 30.000 euro - prevista per interventi di riqualificazione energetica.
Alla luce del fatto che i sistemi di contabilizzazione del calore devono essere obbligatoriamente installati, nei condomini e negli edifici polifunzionali che ne sono sprovvisti, entro il 31 dicembre 2016, pare questa la precisazione principale fornita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E riguardante varie questioni interpretative su alcuni oneri detraibili.
EQUITALIA: NUOVA POSSIVILITA’ DI RATEIZZAZIONE
I contribuenti che nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 sono decaduti da un precedente piano di dilazione concesso anche in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 (22 ottobre 2015) e che quindi versano in stato di morosità, possono essere riammessi a un nuovo piano di rientro presentando una semplice richiesta all’Agente della riscossione Equitalia.
In sostanza è questo il contenuto dell’emendamento al D.L. Enti Locali approvato di recente con alcune modifiche rispetto alla versione originaria; lo stesso prevede che chi ha definito con l’Agenzia delle Entrate l’accertamento tramite strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso, quali ad esempio, accertamento con adesione o acquiescenza agli avvisi di accertamento e successivamente non ha rispettato il piano di dilazione, può beneficiare nuovamente della rateazione anche se non versa gli importi scaduti.
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Enti Locali. La dilazione massima alla quale potrà essere ammesso il debitore non può essere superiore a 72 mesi (elevabili nei casi previsti dall’attuale normativa), dilazione accessibile con una semplice richiesta disponibile anche on-line. Più stringenti sono però i termini previsti in caso di mancato pagamento delle rate del piano di rientro, in questo caso lo stesso emendamento prevede che si decade dal nuovo piano di dilazione con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive; le prescrizioni per i piani ordinari invece individuano nell’omesso versamento di 5 rate anche non consecutive il perfezionarsi della decadenza del piano.
Rimangono comunque in essere i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.
Si segnala infine l’innalzamento della soglia, ora ferma a 50.000 euro, entro la quale il contribuente può presentare, anche on-line la domanda di ammissione alla rateazione senza fornire alcuna documentazione e semplicemente dichiarando lo stato di obiettiva difficoltà economica; ebbene tale importo è stato portato a 60.000 euro.
ARRIVA LA SOCIAL CARD
Un sostegno economico riservato ai disoccupati e a coloro che hanno perso il lavoro. È la cosiddetta social card, istituita dal governo con la Legge di Stabilità per il 2015. Si tratta di una carta acquisti con banda magnetica e chip, nella quale viene accreditato un importo variabile tra 231 e 404 euro mensili, corrisposti con cadenza bimestrale. La durata della social card è di 12 mesi e l'ammontare dell'importo dipende dalla consistenza del nucleo familiare del beneficiario.
Ecco i requisiti per poterla ottenere:
Innanzitutto bisogna essere cittadini italiani o comunitari. Può anche essere richiesta da cittadini extracomunitari, purché questi siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno europeo e risiedano da almeno un anno nel Comune interessato della domanda. Il secondo requisito riguarda la residenza: la social card, infatti, non interessa tutto il territorio nazionale, ma la sua corresponsione riguarda esclusivamente i soggetti che risiedano nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona.
Quanto ai requisiti di reddito, il richiedente deve avere un modello Isee pari o inferiore a 3.000 euro; possedere un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 8.000 euro; percepire eventuali indennità previdenziali o assistenziali di importo non superiore a 600 euro mensili. Inoltre non deve possedere autoveicoli immatricolati nell'ultimo anno o autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc immatricolati negli ultimi 3 anni o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, sempre immatricolati negli ultimi 3 anni. Infine, se il richiedente possiede una casa di proprietà adibita a prima abitazione, per ottenere la social card il valore di questa ai fini IMU deve essere inferiore a 30.000 euro.
SCHOOL BONUS, DISPOSIZIONI ATTUATIVE
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso il Decreto del MIUR riguardante la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle scuole, entrato in vigore dal 24 maggio 2016, con cui sono state fornite le disposizioni attuative del c.d. school bonus di cui all’articolo 1, commi 145-150, L. 107/2015.
L’agevolazione è diretta alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
Il credito d'imposta è pari:
- al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Nella causale del versamento deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti; manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti; realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d'imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato "Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno del' occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107", appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Le risorse vengono assegnate agli istituti in un'unica soluzione, nella misura del 90% delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo. Il restante 10% è ripartito tra gli istituti che beneficiano delle donazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno.
In conclusione, è opportuno segnalare che sarà emanato un successivo decreto del MIUR che definirà lo schema di convenzione che ciascuna scuola dovrà stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.
DEPENALIZZAZIONE PARZIALE OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI
Con l’approvazione del D.Lgs. 8/2016, attuativo della legge 67/2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, il Legislatore ha riscritto il sistema sanzionatorio legato all’omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie legate al quantum dell’omissione compiuta dal datore di lavoro.
Il nuovo sistema prevede, da un lato, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui (fattispecie di reato) e, dall’altro, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Come confermato dalla circolare INPS n. 121/2016, ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui (individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo), l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
In ogni caso, al datore di lavoro è concesso, in una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo, la previsione di non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA… ALMENO PER ORA
Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.
L’uscita del Regno Unito dall’Europa infatti deve seguire più fasi:
- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l’Unione europea;
- l’Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l’uscita, l’accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l’accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.
Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall’Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.
Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito.
Possibili conseguenze della Brexit
L’Europa da una parte e il Regno Unito dall’altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l’aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.
Sarà dovuta l’Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all’accrescimento della base imponibile dell’imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell’inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.
Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell’Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell’imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.
Inoltre l’azienda inglese, ormai fuori dall’unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.
SERVIZIO GRATUITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Dopo avere avviato la fase di sperimentazione di utilizzo del Sistema di Interscambio nella fatturazione elettronica tra operatori commerciali privati (B2B) l’Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio web per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni.
È, pertanto, da oggi possibile emettere facoltativamente le fatture elettroniche tra titolari di partita Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta del primo passo nell’attuazione delle misure introdotte dal D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il Servizio di Interscambio (portale http://www.fatturapa.gov.it/), ad oggi obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, consentendo anche agli operatori commerciali titolari di partita Iva di adottare il sistema di fatturazione elettronica.
Il servizio accessibile dalla home page del sito web dell’Agenzia delle entrate (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Possono avvalersi del servizio anche soggetti “incaricati”, ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All’atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra “fattura Pa”, fattura ordinaria e fattura semplificata.
Una volta generata la fattura, si potrà scegliere se trasmetterla al cliente:
- tramite il Sistema di Interscambio, se si tratta di una “fattura Pa”;
- direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del cliente se si tratta di una fattura tra privati (ordinaria o semplificata).
Dal 1° gennaio 2017, una volta terminata la fase di sperimentazione, sarà possibile trasmettere direttamente tramite il Sistema di Interscambio le fatture tra operatori commerciali privati (B2B).
È, invece, possibile sin da subito affidare all’Agenzia delle entrate anche la conservazione delle fatture elettroniche emesse, obbligo normativo che conclude il ciclo di emissione e trasmissione della fattura elettronica. È necessario aderire a questo servizio affidato all’Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell’adesione, l’utente potrà sempre ottenere dal sistema l’esibizione delle fatture conservate. In caso di mancata adesione al servizio di conservazione offerto dall’Amministrazione finanziaria, i soggetti passivi dovranno comunque obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche emesse entro il termine dei 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento (per le fatture elettroniche emesse nel 2016, entro il 31 dicembre 2017).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.