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CIRCOLARE 12 SETTEMBRE 2016
SOSPENSIONE DEBITI PMI: AGGIORNATO L’ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI
L’Abi ha aggiornato l’elenco presente sul proprio sito web delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull’Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017
L’Accordo per il Credito 2015 firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:
- “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione dei finanziamenti/leasing e allungamento dei finanziamenti (purché stipulati prima del 31 marzo 2015);
- “Imprese in Sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO: ANCHE IL CONVIVENTE PUO' RECUPERARE IL 50%
La Legge n. 76/2016 che regolamenta le unioni civili ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. L’Agenzia delle entrate specifica che, pur non avendo la Legge 76/2016 previsto un’analoga equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha tuttavia esteso ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato. Ed è proprio la disponibilità dell’immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l’esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi, per fruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate conclude che il convivente more uxorio che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
UNICO2016 REDDITI 2015: VERSO LA SCADENZA IL TERMINE PER L’INVIO
Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2016, scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2015. Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2015 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma).
Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.
Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti per l’anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (30 settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI ALL’ASTA
L’articolo 16 del D.L. n. 18/2016, convertito dalla L. n. 49/2016, ha introdotto un regime di notevole favore per gli acquisti di immobili all’asta ma, ad oggi, lo sconto fiscale è previsto solo fino al 31 dicembre 2016.
L’agevolazione consiste nella possibilità di corrispondere le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna) relativamente agli acquisti di immobili perfezionati nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare oppure nell’ambito di una procedura fallimentare.
In mancanza di tale agevolazione, l’acquirente dell’immobile all’asta sarebbe stato tenuto al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9% da applicarsi sul valore dell’immobile fiscalmente rilevante, unitamente alle imposte ipo-catastali in misura fissa di € 50, ordinariamente dovute per gli acquisti di “seconde case” o di immobili “commerciali”.
A partire dal 15 aprile 2016 l’agevolazione fiscale per le aste immobiliari spetta solo relativamente agli acquisti effettuati da soggetti che svolgono attività di impresa.
Come regola generale, quindi, sono escluse dall’agevolazione gli acquisti effettuati dalle persone fisiche che intervengono all’asta immobiliare come “privati”. In altri termini, potranno fruire dell’agevolazione fiscale solo gli operatori professionali del settore, ovvero coloro che acquistano il cespite all’asta nell’ambito dell’esercizio della loro attività d’impresa.
Per tali operatori resta l’obbligo di rivendita dell’immobile entro i due anni dall’acquisto e, in mancanza di ritrasferimento nel predetto termine, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono recuperate nella misura ordinaria, con applicazione di una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora.
Tuttavia, i privati non sono sempre e comunque esclusi dal nuovo beneficio fiscale.
Infatti, il successivo comma 2-bis introdotto in fase di conversione in legge consente anche alle persone fisiche agenti al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa di fruire di questo particolare sconto, ma solo nell’ipotesi in cui l’acquirente soddisfi, relativamente all’immobile acquistato all’asta, i requisiti “prima casa”, di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
IN GAZZETTA LA LEGGE PER DONARE GLI ALIMENTI IN ECCESSO
La L. 166/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, disciplina le modalità con le quali è possibile procedere alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini solidaristici.
In particolare, la legge si pone l’obiettivo di ridurre gli sprechi dei suddetti prodotti, attraverso il recupero e la donazione delle eventuali eccedenze alimentari, destinandole, in via prioritaria, al consumo umano, nonché, in tal modo, conseguire una riduzione in termini di produzione di rifiuti biodegradabili, altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.
Soggetti interessati sono da un lato gli operatori del settore alimentare definiti, dall’articolo 2, come i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza scopo di lucro, che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti e dall’altro gli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, costituiti per finalità solidaristiche e civiche e che, nel rispetto del proprio statuto o atto costitutivo, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Tali soggetti, hanno l’obbligo di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari che ricevono, idonee al consumo umano, in via prioritaria a favore dei soggetti indigenti.
Nel caso in cui dette eccedenze non siano più idonee al consumo umano, possono essere destinate al sostegno vitale degli animali oppure all’autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico.
IL POSSESSO DI IMMOBILI NELL’UNIONE EUROPEA E’ UN DATO CONOSCIUTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Approssimandosi il termine di scadenza per l’invio telematico dei modelli UNICO 2016, uno dei controlli più ricorrenti da eseguire riguarda la corretta inclusione dei redditi e delle attività di fonte estera dei soggetti residenti rispettivamente nei quadri reddituali e nel quadro RW.
Il 2015 è, per i rapporti con molti Stati, l’ultimo anno in cui i processi di scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali “coprono” una sola parte di questi redditi e di queste attività, mentre dal 2016 (o dal 2017, per alcuni Stati) lo scambio assumerà carattere generalizzato.
In ambito comunitario, lo scambio automatico riguarda, da anni, gli interessi e i redditi di capitale assimilati percepiti dalle persone fisiche, oggetto di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2003/48/CE sino al 31 dicembre 2015 (o al 31 dicembre 2016, per alcuni Stati “ritardatari”). Va naturalmente ricordato che la Direttiva in questione si estende, in virtù di appositi accordi stipulati con l’Unione europea, ad alcuni Stati non facenti parte dell’Unione (tra cui la Svizzera), che hanno generalmente optato per il regime alternativo dell’euroritenuta per preservare il proprio segreto bancario.
. Dal 2014, la Direttiva prevede lo scambio automatico tre le Amministrazioni degli Stati membri con riferimento ai seguenti redditi e attività: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, polizze vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari. Il possesso, ad esempio, di immobili da parte di residenti italiani in altri Stati dell’Unione e la percezione di redditi ad essi connessi sono, quindi, noti all’Amministrazione italiana: ciò rappresenta chiaramente uno “stimolo” per la dichiarazione dei suddetti redditi e attività, sia per quanto riguarda il 2015, sia (mediante ravvedimento) per quanto riguarda le annualità pregresse.
In questo contesto, occorrerà naturalmente ripensare il sistema di monitoraggio delle attività estere nel quadro RW, posto che con i sistemi di scambio automatico sin qui brevemente richiamati l’Amministrazione italiana disporrà direttamente dei dati oggi autodichiarati dai vari contribuenti.
AGGIORNATA LA “WHITE LIST” DEI PAESI COLLABORATIVI
Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.
Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.
Albania |
Germania |
Norvegia |
Alderney |
Ghana |
Nuova Zelanda |
Algeria |
Giappone |
Oman |
Anguilla |
Gibilterra |
Paesi Bassi |
Arabia Saudita |
Giordania |
Pakistan |
Argentina |
Grecia |
Polonia |
Armenia |
Groenlandia |
Portogallo |
Aruba |
Guernsey |
Qatar |
Australia |
Herm |
Regno Unito |
Austria |
Hong Kong |
Repubblica Ceca |
Azerbaijan |
India |
Repubblica Slovacca |
Bangladesh |
Indonesia |
Romania |
Belgio |
Irlanda |
San Marino |
Belize |
Islanda |
Senegal |
Bermuda |
Isola di Man |
Serbia |
Bielorussia |
Isole Cayman |
Seychelles |
Bosnia Erzegovina |
Isole Cook |
Singapore |
Brasile |
Isole Faroe |
Sint Maarten |
Bulgaria |
Isole Turks e Caicos |
Siria |
Camerun |
Isole Vergini Britanniche |
Slovenia |
Canada |
Israele |
Spagna |
Cina |
Jersey |
Sri Lanka |
Cipro |
Kazakistan |
Stati Uniti d'America |
Colombia |
Kirghizistan |
Sud Africa |
Congo (Repubblica del Congo) |
Kuwait |
Svezia |
Corea del Sud |
Lettonia |
Svizzera |
Costa d'Avorio |
Libano |
Tagikistan |
Costa Rica |
Liechtenstein |
Taiwan |
Croazia |
Lituania |
Tanzania |
Curacao |
Lussemburgo |
Thailandia |
Danimarca |
Macedonia |
Trinitad e Tobago |
Ecuador |
Malaysia |
Tunisia |
Egitto |
Malta |
Turchia |
Emirati Arabi Uniti |
Marocco |
Turkmenistan |
Estonia |
Mauritius |
Ucraina |
Etiopia |
Messico |
Uganda |
Federazione Russa |
Moldova |
Ungheria |
Filippine |
Montenegro |
Uzbekistan |
Finlandia |
Montserrat |
Venezuela |
Francia |
Mozambico |
Vietnam |
Georgia |
Nigeria |
Zambia |
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.