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RETI D’IMPRESA PER L’ARTIGIANO DIGITALE
Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto il secondo intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese operanti, o che vogliono operare, nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale. Il nuovo bando è stato istituito con il D.M. del 21 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n. 190.
I beneficiari del bando sono:
- le reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) che alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7, comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritte nel Registro imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell’ambiente, nonché con la normativa inerente agli obblighi contributivi;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- i consorzi che:
- sono costituiti da almeno 5 imprese;
- vedono al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.
I programmi devono essere finalizzati allo sviluppo o alla creazione di:
- centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese;
- incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale;
- centri finalizzati all’erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.
I programmi devono inoltre:
- prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00;
- avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione;
- prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
- essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all’articolo 7, comma 1, e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 7, comma 11.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto le seguenti spese di investimento e gestione:
- beni strumentali nuovi di fabbrica;
- componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;
- personale dipendente del beneficiario nonché personale dipendente delle imprese costituenti lo stesso, purché formalmente distaccato ed a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario, entro il limite massimo del 50 per cento dell’importo complessivo del programma;
- consulenze tecnico-specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni eseguite da terzi, entro il limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del programma;
- materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione;
- spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 6, del Regolamento de minimis, in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70 per cento. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal beneficiario in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili. La sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 percento delle spese ammissibili, è concessa a titolo di contributo.