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CIRCOLARE 16 MARZO 2017
INTRASTAT: PERMANE L’OBBLIGO DELL’INVIO A TUTTO IL 2017
Anticipando l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, che posticipa di un anno degli elenchi Intrastat delle operazioni passive, l’Agenzia delle Entrate, con Comunicato del 17 febbraio, afferma che detto obbligo permane anche ai fini statistici per i soggetti passivi già tenuti alla presentazione mensile per gli acquisti di beni.
INDAGINI FINANZIARIE LEGITTIME ANCHE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI
Le indagini finanziarie ed il conseguente accertamento su di esse fondato possono essere eseguite nei confronti di tutti i contribuenti, anche delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e non tenuti alle scritture contabili, potendosi tuttavia considerare per questi soltanto le operazioni bancarie di versamento, laddove per gli esercenti attività d’impresa rilevano anche i prelevamenti, seppur con le attenuazioni recentemente introdotte (cfr. art. 7-quater, comma 1, lett. b) del DL 193/2016). È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 2432 depositata ieri.
DOMANDE PER IL VOUCHER BABYSITTING ENTRO IL 31.12.2018
Con l’avviso del 27 gennaio 2017, l’INPS ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al c.d. “voucher baby sitting” e al contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido). I benefici in esame, tra loro utilizzabili alternativamente, spettano nella misura di 600 euro mensili (da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro part time) alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato e pubblico o iscritte alla Gestione separata che abbiano diritto al congedo parentale e che, al momento della domanda, possano ancora usufruirne anche solo parzialmente. In seguito all’estensione operata dalla L. 208/2015, il contributo spetta, inoltre, alle lavoratrici autonome o imprenditrici.
Oltre alle lavoratrici in fase di gestazione e a quelle cui non spetta il congedo parentale, l’INPS esclude dai titolari del beneficio anche le madri esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, nonché quelle che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Relativamente alle lavoratrici autonome, restano altresì escluse coloro che rientrano ancora nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità.
Come per gli anni passati, la fruizione di un periodo di tali servizi determina la rinuncia della lavoratrice ad un periodo equivalente di congedo parentale, per avere contezza del quale, precisa l’INPS, è necessario tener presente i limiti individuali e complessivi dei genitori (considerando, quindi, anche i periodi di congedo parentale fruiti dal padre).
L’erogazione può avvenire per un massimo di 6 mesi (3 per le iscritte alla Gestione separata e le autonome), per frazioni mensili intere, che si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di 30 giorni, equivalenti ad un mese. I mesi interi, invece, si computano come tali a prescindere dal numero dei giorni di calendario.
Le istruzioni dell’INPS ricordano anche che il contributo è corrisposto diversamente a seconda che si opti per il contributo asili nido o per il servizio di baby sitting. In particolare, mentre il primo è erogato attraverso il pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte di quest’ultime, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento, il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il pagamento dei voucher telematici direttamente all’interessata, che dovrà appropriarsene telematicamente entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
La domanda (una per ogni figlio per il quale si intende fruire del contributo) è rivolta telematicamente all’INPS, accedendo al sito personalmente mediante il PIN dispositivo o tramite patronato. Tra le altre informazioni da indicare, la domanda dovrà riportare l’indirizzo PEC o e-mail “semplice”, i dati relativi al congedo di maternità o, per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità relativi al minore indicato, nonché la scelta e il periodo di fruizione del beneficio al quale si intende accedere, con l’indicazione, in caso di scelta del contributo “asili nido”, della struttura accreditata tra quelle presenti sul sito INPS.
CUMULO CONTRIBUTIVO GRATIS ANCHE PER I PROFESSIONISTI
Finalmente anche per i professionisti sarà possibile il “cumulo” gratuito dei versamenti contributivi effettuati in due o più gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento di una pensione ”unica”. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2017 che, a decorrere dal 1/1/2017, estende tale facoltà (esclusa fino al 31/12/216) anche ai professionisti iscritti alle casse private e privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.). Sul punto l’Inps, in una scheda relativa alle novità della Legge 232/2016 pubblicata di recente sul proprio sito internet, fa presente che si può chiedere il “cumulo” anche nel caso in cui si stia già pagando la ricongiunzione (quella “onerosa” di cui alla L. 29/1979) e chiedere la restituzione di quanto già versato. Tuttavia, precisa l’istituto, ciò sarà possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo dovuto e non sia stata liquidata una pensione “considerando i periodi oggetto di ricongiunzione”.
In un mondo che corre sempre più veloce, quante volte ci è capitato di cambiare lavoro ed essere iscritti, nostro malgrado, in diverse gestioni previdenziali. E così, dopo essere stato dipendente, autonomo, professionista, ci si ritrova al momento della pensione con diversi spezzoni contributivi e con l’incertezza di come sarà calcolata la nostra pensione. Una soluzione a tale rebus, fino allo scorso anno, era data dalla cd. ricongiunzione onerosa (L. 29/1979) oppure dalla totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006). Così ad esempio, con la ricongiunzione, il dipendente di un’azienda che aveva versato contributi per un certo periodo all’Inps ma che è poi divenuto commercialista e si è iscritto al relativo albo con versamento dei contributo alla Cassa, per far confluire i contributi Inps al nuovo Ente avrebbe dovuto sostenere un onere gravoso.
Per tali contribuenti, la legge di Bilancio 2017 ha ora previsto una via d’uscita alternativa. A decorrere dal 2017, infatti, è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire una pensione “unica”, ossia la somma di tanti spezzoni contributivi ciascuno determinato con i criteri della relativa gestione previdenziale.
Sul piano operativo le nuove regole stabiliscono che il “cumulo” può essere utilizzato non solo per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti ma anche per ottenere, dal 2017, la pensione “anticipata” al raggiungimento dei relativi requisiti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita). Inoltre, per effetto dell’abrogazione della condizione di accesso al “cumulo” riguardante il mancato possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, lo stesso istituto è utilizzabile anche quando siano stati già raggiunti, in una delle gestioni previdenziali in cui sono stati versati i contributi, i requisiti minimi per il diritto alla pensione.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA: DAL 2017 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA RIDOTTA
Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale. È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%.
In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell’intervento. Si tratta, nello specifico, di quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che svolgono “per professione abituale, ancorché non esclusiva” attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps in quanto per la loro attività non è prevista l’iscrizione ad apposito Albo professionale.
BONUS PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI
Con il provvedimento n. 50771 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità attuative per l’attribuzione del contributo 2017 legato all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nonché del correlato credito d’imposta a favore dell’esercente venditore.
L’articolo 1, comma 626, della L. 232/2016, riconosce, per l’anno in corso, in favore degli studenti iscritti:
- ai licei musicali,
- ai corsi preaccademici,
- ai corsi del precedente ordinamento e
- ai corsi di diploma di I° e di II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
un contributo una tantum per l’acquisto, da effettuarsi nel 2017, di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi o comunque considerato “affine” o “complementare”.
Per accedere al bonus, fissato in misura pari al 65% del prezzo finale nel limite massimo di 2.500 euro, è necessario:
- essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018;
- richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.
Si noti che coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 possono godere di nuovo del contributo ma al netto di bonus già fruito.
Trattasi, in pratica, di un vero e proprio sconto sul prezzo di vendita anticipato dal rivenditore o produttore.
Proprio tale sconto si tramuta in un credito d’imposta per l’esercente, fino a concorrenza però dei 15 milioni di euro disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.