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Costi per software agevolabili con il bonus R&S
L’Agenzia delle Entrate ha dedicato un’apposita sezione della circolare n. 13/2017 sul bonus ricerca e sviluppo a fornire ulteriori chiarimenti (in risposta a specifici quesiti), rispetto alla precedente circ. n. 5/2016, con particolare riguardo ai costi agevolabili. Di seguito si riportano i principali.
L’Agenzia chiarisce che rientrano nella nozione di “personale non altamente qualificato” (nozione rilevante soprattutto per l’agevolazione relativa al 2015 e 2016) non solo i “tecnici” in senso stretto (tecnici di laboratorio, tecnici ricercatori), ma tutto il personale che svolge attività connesse e coerenti con l’oggetto dell’attività di ricerca svolta (ad esempio, personale ausiliario specializzato nella progettazione e nella realizzazione di prototipi o impianti-pilota ovvero il personale addetto alle prove, ai controlli e ai collaudi).
Non assumono, invece, rilevanza i costi indirettamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali quelli riferiti al personale con mansioni amministrative, contabili, commerciali, nonché il personale addetto alla logistica, al magazzino, alla vigilanza, alle pulizie.
Quanto alla retribuzione lorda da considerare ai fini dell’individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non), l’Agenzia precisa che rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata dai dipendenti, i premi di produzione ed in genere tutti i costi di competenza del periodo d’imposta in relazione al quale si intende accedere al beneficio. Con specifico riferimento alla quota di TFR maturata, la quota che assume rilevanza ai fini del credito d’imposta è quella maturata giuridicamente nell’anno ai sensi dell’art. 2120 c.c. (indipendentemente dalla circostanza che l’impresa adotti o meno i principi contabili internazionali), in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta al dipendente per l’attività di ricerca e sviluppo prestata.
In merito alle spese per strumenti e attrezzature di laboratorio, viene chiarito che l’ammontare minimo, pari a 2.000 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR. Tale importo minimo rileva anche ai fini del calcolo della media di riferimento, nel senso che in tale calcolo non vanno computati gli investimenti in strumenti e attrezzature di laboratorio di importo inferiore al predetto ammontare.
Quanto poi ai contratti di ricerca “extra muros”, l’Agenzia precisa che vale l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del contratto di ricerca. Pertanto, agli effetti del credito d’imposta assume preminente rilievo il tipo di prestazioni in concreto svolte dal soggetto commissionario, così come risultanti dalla relazione che tale soggetto deve predisporre per l’impresa committente, e il collegamento di tali prestazioni con l’attività di ricerca e sviluppo condotta dall’impresa.
La “condizione di territorialità” prevista per i costi di ricerca extra-muros, secondo la quale i contratti devono essere stipulati con imprese o altri soggetti residenti o localizzati in stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, nel caso in cui il contratto di ricerca non sia stipulato con un’impresa, ma con un professionista, va verificata anche in capo al professionista non residente.
Con riferimento alle spese per competenze tecniche, l’Agenzia precisa che possono rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche (beni immateriali) – quali ad esempio le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, contratti di know-how, licenze di know-how, software coperti da copyright – diverse dalle “privative industriali, comunque finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.
Pertanto, con riferimento ai costi per i software, la circolare evidenzia che i software coperti da copyright possono rientrare tra le “competenze tecniche”, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano invece tra le “privative industriali”.
Nella categoria delle “privative industriali” ai fini dell’agevolazione rientrano, inoltre, i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell’invenzione industriale).