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CIRCOLARE 14 SETTEMBRE 2017
OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI
Da oggi è obbligatorio per i professionisti il preventivo sui compensi in forma scritta. Si tratta di una delle novità apportate dalla L. 124/2017 (la legge annuale per il mercato e la concorrenza) che entra in vigore appunto il 29 agosto.
In tema di comunicazione degli oneri informativi posti in capo al professionista (relativi al grado di complessità dell’incarico, a tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, ai dati della polizza assicurativa professionale) e del preventivo di massima sui compensi.
Fino ad oggi, il legislatore non aveva specificato le modalità della suddetta comunicazione. Con la legge sulla concorrenza, sia gli oneri informativi a favore del cliente sia il preventivo di massima devono essere forniti “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”. Si segnala che il preventivo deve distinguere fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
SOLO GLI INCAPIENTI POSSONO CEDERE IL “BONUS ENERGETICO” A BANCHE E CONDOMINI
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165110 di ieri, 28 agosto 2017, ha uniformato le modalità di cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, la possibilità di cedere la detrazione riguarda:
- i soggetti c.d. “incapienti”, ossia i soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF , che hanno sostenuto spese per tutti gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione del 65%. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la condizione di “incapienza” deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese;
- nella misura del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Il credito d’imposta può essere ceduto, quindi dai condomini.
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, quindi, i suddetti contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori dei beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013;
- agli altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti;
- degli istituti di credito e intermediari finanziari soltanto nel caso in cui il credito sia ceduto dai soggetti c.d. “incapienti”.
Il credito d’imposta cedibile da parte del singolo condomino è determinato sulla base:
- dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dall’assemblea (ossia per la quota a lui imputabile);
- oppure dell'intera spesa sostenuta dal condominio nel periodo d'imposta e pagata dal condominio ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.
Occorre precisare che la cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condomini bensì rimane a discrezione del singolo comproprietario.
POS: MULTE IN ARRIVO PER CHI RIFIUTA IL PAGAMENTO?
Il vice ministro dell’Economia, Luigi Casero, ha detto: “Entro settembre prevediamo di firmare il decreto che introduce le prime sanzioni per chi rifiuta un pagamento elettronico”. Nell’ultima manovra (quella del 2016) era stato inserito l’obbligo di dotarsi di Pos per pagamenti oltre i 5 euro, ma la norma non prevedeva sanzioni in caso di mancato adeguamento.
Dal prossimo 30 settembre, professionisti e negozianti che si rifiuteranno di far pagare il cliente con bancomat o carte di credito, incorreranno invece in una sanzione stabilita in 30 Euro (n.b. si tratta di un semplice disegno di legge, quindi nulla è definitivo). Alcune categorie di professionisti saranno però esentate da questo obbligo. Si pensa a quelli con partita Iva, ma non a diretto contatto con il pubblico. Per esempio gli avvocati di studi legali associati, che di solito fatturano esclusivamente al proprio studio e poi vengono pagati con il bonifico. Casero: “Abbiamo aperto un tavolo con la categorie dei professionisti e parleremo anche con le banche per ridurre i costi dei Pos”.
Alcune associazioni dei consumatori temono che si perda altro tempo a causa delle trattative con alcune categorie di professionisti: “Senza sanzioni, la sola cosa che può fare un consumatore è andarsene senza pagare e lasciare i propri dati per pagare, quando l’esercente o il professionista saranno dotati di Pos”.
NUOVA SABATINI: CONTRIBUTO MAGGIORATO CON INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE
Il Ministero dello Sviluppo economico interviene nuovamente sulla disciplina della Nuova Sabatini, , le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di “interconnessione” e “integrazione”, nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”.
Si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha previsto l’incremento del contributo in conto impianti riconosciuto dalla “Nuova Sabatini” dal 2,75% al 3,575% annuo a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti:
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
NOVITA’ FISCALI DEL JOBS ACT AUTONOMI
Con la sua recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Legge 81/2017 nota come “Jobs act autonomi” che ha introdotto con gli articoli 8 e 9 alcune novità di carattere fiscale sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando alcune modifiche all’articolo 54, comma 5, del Tuir, in particolare sulle regole ed i criteri di deducibilità:
- delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;
- delle spese di vitto ed alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede che le spese per: l’iscrizione a master; i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, l’iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 Euro. Fino allo scorso anno la norma prevedeva che tali spese fossero deducibili nel limite del 50%, mentre da quest’anno viene introdotto un limite massimo di deducibilità annuale pari ad 10.000 Euro, comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all’evento formativo.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986 dispone l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, tipicamente le agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015, che assistono il lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre l’articolo 9 della Legge 81/2017 ha previsto l’integrale deducibilità, senza alcuna limitazione di importo, degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, quali polizze stipulate per fronteggiare il rischio del mancato pagamento per i servizi prestati dal lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate ai criteri di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio sostenute per l’esecuzione dell’incarico professionale l’articolo 54, comma 5, del Tuir prevede che tali spese siano deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Il jobs act autonomi interviene su tale disposizione prevedendo la non applicazione di tali limiti, e quindi la piena deducibilità di tali spese, nel rispetto di alcune condizioni quali:
- il sostenimento delle stesse da parte del lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’incarico conferito;
- l’addebito analitico delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.
Come in passato l’importo delle spese sostenute dovrà comunque essere indicato in fattura quale compenso ed assoggettato a ritenuta d’acconto, ad Irap e a contribuzione previdenziale, potendo tuttavia il professionista beneficiare dell’integrale deducibilità. Se tali spese non venissero riaddebitate o venissero addebitate in modo non analitico, sarebbero deducibili nei limiti previsti (75% del loro ammontare fino al 2% dei compensi annui).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.