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CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 2017

 

 

LA PROROGA PER IL 2018 DEL SUPER AMMORTAMENTO ED IPER AMMORTAMENTO

Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nel DDL della legge di Bilancio troviamo l’articolo 5 che dispone la proroga anche per l’anno 2018 delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Viene previsto che per i titolari di redditi d’impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi l’aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente. L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

     - l’ordine risulti accettato dal venditore;

     - sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

L’articolo 5, comma 2, proroga l’iper ammortamento disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di maggiorare nella misura del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

     - l’ordine risulti accettato dal venditore;

     - sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il successivo comma 3 prevede poi la proroga della maggiorazione nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.

 

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE ANCHE PER GLI STUDI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE

Gli studi professionali possono accedere al c.d. voucher digitalizzazione solo se svolgono la propria attività in forma di impresa e sono iscritti, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese; non è previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei voucher le cui domande possono essere presentate solo mediante la procedura informatica, accessibile presso l’apposita sezione del sito web del MISE, a partire dal 30 gennaio 2018, fatta salva la possibilità di precompilare la domanda dal 15 gennaio 2018.

Il voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico si sostanzia in un contributo della misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000 euro. Il voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, che possiedano, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti dalla normativa.

Non possono fruire dell’agevolazione le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti “de minimis” (ad esempio, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura); tuttavia – precisa il MISE – le imprese che operano in tali settori e svolgono anche attività economiche ammissibili possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi. Sempre in base a quanto chiarito dal MISE, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.

Sotto il profilo delle spese ammissibili, è confermato che le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del voucher; il progetto deve, quindi, essere avviato successivamente alla pubblicazione, sul sito del MISE, del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, intendendosi per “data di ultimazione” la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso. Secondo il MISE, le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.

Sebbene l’agevolazione in esame non sia cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi, il MISE evidenzia che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come “aiuti di stato”; il voucher risulta, quindi, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali ad esempio i super e iper-ammortamenti.

Lo Studio Peloso invita i clienti, sin da ora, al fine di gestire tale opportunità di contribuzione, a prendere contatto con i professionisti dello Studio per fissare un appuntamento per la predisposizione della domanda.

 

 

DETRAZIONE DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO E BONUS MOBILI ANCHE NEL 2018

Il Ddl. di bilancio 2018 contiene disposizioni che prorogano alcune detrazioni gà esistenti, altre che in parte le modificano e altre ancora che ne introducono di nuove.

Anzitutto, è prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF, attualmente prevista per gli interventi volti al recupero edilizio nella misura del 50%. Allo stesso modo, è esteso anche alle spese sostenute nell’anno 2018 il c.d. “bonus mobili”. Si tratta, lo si ricorda, della detrazione IRPEF del 50% spettante a seguito dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. In relazione agli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero devono essere iniziati dal 1° gennaio 2017.

 

Anche in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici del 65% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.L’aliquota è tuttavia ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi di:

     - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;

     - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Inoltre, per l’anno 2018, è prevista una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 36% delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali) riguardanti:

     - la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

     - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

La detrazione è fruibile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, inoltre, sono detraibili nella misura del 19%:

     - le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro

       (le spese sono detraibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR);

     - premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON MOLTI PIU’ PALETTI DEI VECCHI VOUCHER

Flessibilità simile a quella offerta dai vecchi voucher, ma con molti più paletti che rendono lo strumento inaccessibile a gran parte dei committenti: i limiti legati all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale sono numerosi e la loro violazione comporta conseguenze molto serie, che vanno da ingenti sanzioni amministrative alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato. Le limitazioni riguardano molteplici aspetti del contratto, dalle parti (è previsto il divieto di accesso per molti datori di lavoro) al compenso massimo erogabile, sino all’orario di lavoro. Il tutto, conformemente a procedure telematiche di registrazione, di rendicontazione e di pagamento tutt’altro che semplici.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, o meglio l’utilizzatore, è fatto divieto di stipulare contratti di prestazione occasionale:
     - alle aziende che hanno, in media, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

     - alle imprese che appartengono al settore edile o svolgono attività pericolose;

     - agli utilizzatori coinvolti nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

     - agli utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Se si violano limiti di carattere soggettivo, viene applicata all’utilizzatore una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata in violazione. Invece, se il lavoratore ha in corso o ha cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. con lo stesso utilizzatore, si applica la sanzione della trasformazione del contratto di prestazione occasionale in lavoro subordinato.

Quanto alle aziende agricole, oltre al limite dimensionale dei cinque dipendenti, queste ultime possono stipulare contratti di prestazione occasionale solo con i lavoratori appartenenti a determinate categorie svantaggiate (pensionati, disoccupati, studenti under 25, percettori di sussidi a sostegno del reddito).

A questa serie di limitazioni si aggiungono, poi, i generali limiti economici da rispettare per attivare le prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, in un anno civile:

     - per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;

     - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;

     - per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro;

     - per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità delle ore lavorate, queste non possono superare 280 ore annue.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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