News
CIRCOLARE 16 DICEMBRE 2017
CHIUSURA FESTIVITA’ STUDIO
Gentile cliente, siamo con la presente a comunicarTi che lo Studio rimarrà chiuso per le festività natalizie dal giorno 02 gennaio 2018 al 05 gennaio 2018.
Cogliamo l’occasione per porgere a Te ed ai Tuoi cari i migliori auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.
ABBASSATE LE SOGLIE PER LA NOMINA DI SINDACI E REVISORI NELLE S.R.L.
A seguito della modifica della disciplina fallimentare, il cui disegno di legge ha trovato l’accoglimento prima della Camera e poi del Senato, uno dei punti di maggiore rilievo è certamente quello che riguarda le S.r.l. Secondo le fonti del Sole 24ore infatti, saranno circa 175.000 le S.r.l. italiane toccate dalla presente riforma.
A seguito della delega assegnata dal Senato al Governo, con atto n. 2681, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società:
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;
- obbligatoriamente ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti
(e non più entrambi come nella formulazione pre-riforma dell’art. all’art.2477 co. 3 lett. c) c.c. )
ossia :
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 millioni di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 millioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);
- ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale).
Ma l'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che:
- l’obbligo per l'S.r.l. di nominare il revisore (o l’organo di controllo) viene meno quando per tre esercizi consecutivi, la stessa, non superi alcuno dei tre limiti
dimensionali indicati al punto precedente;
- è affidato al Tribunale il compito di nominare il revisore (o l’organo di controllo), ove chi ne abbia interesse ovvero il curatore del Registro delle Imprese
segnalino allo stesso che pur sussistendo per l'S.r.l. l'onere di cui sopra, la stessa non vi abbia provveduto "entro il termine in cui l’assemblea è chiamata ad
approvare il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai punti precedenti" (art. 2477 co. 6 c.c.).
Lo studio è a disposizione a fornire le soluzioni relative qualora la Vostra società superi anche uno dei sopraindicati limiti.
PROROGA PER IL 2018 DEL SUPER AMMORTAMENTO ED IPER AMMORTAMENTO
Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nel DDL della legge di Bilancio troviamo l’articolo 5 che dispone la proroga anche per l’anno 2018 delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.
Più precisamente l’articolo in esame prevede per i titolari di redditi d’impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi l’aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.
L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.
L’articolo 5, comma 2, proroga l’iper ammortamento disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, inclusi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017. Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il successivo comma 3 prevede poi la proroga della maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge di Bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.
ABROGAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE AL PRIMO LUGLIO 2018
Nell’ambito delle misure relative al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti, un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al Ddl. di bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, abrogando contestualmente la disciplina relativa alla scheda carburante.
In altri termini, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, l’acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o carte prepagate.
Sulla base delle suddette disposizioni, sembrerebbe quindi che i soggetti passivi IVA che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es. contanti) non potranno più detrarre l’IVA né dedurre il costo relativo all’acquisto del carburante.
Viene altresì disposta l’abrogazione del DPR 444/97, recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura); dal 1° luglio 2018 sarebbe quindi abrogata la scheda carburante.
OBBLIGO DI ASSUMERE UN DISABILE OGNI 15 DIPENDENTI DAL PRIMO GENNAIO 2018
Il 1° gennaio 2018 sarà operativo per tutte le aziende, a prescindere della forma adottata, ovvero società o impresa individuale, l’obbligo di avere alle proprie dipendenze un soggetto disabile ogni quindici dipendenti.
Al fine di verificare se si rientri, o meno, nella fascia “da 15 a 35 dipendenti”, deve continuare a farsi riferimento alle regole stabilite dalla stessa normativa per l’individuazione della base occupazionale, da determinare in relazione alla struttura aziendale nel suo complesso, conteggiando tutti i lavoratori subordinati (in proporzione all’orario svolto, se in part time), salvo quelli espressamente esclusi. Tra questi si annoverano:
- i lavoratori per i quali, dato il settore di operatività e le mansioni svolte, non sono posti obblighi di assunzione (es. personale viaggiante nel settore dell’autotrasporto,
personale di cantiere e addetti al trasporto nel settore edile, personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario);
- i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi;
- i dirigenti;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro e, in genere, delle cooperative di lavoro;
- gli apprendisti;
- i lavoratori somministrati;
- i lavoratori assunti per attività di lavoro all’estero, per la durata di tale attività;
- i lavoratori divenuti inabili successivamente all’assunzione per infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%,
ovvero per infortuni sul lavoro o malattia professionale, con acquisizione di un’invalidità superiore al 33%.
Ciò, però non varrà più con riguardo agli obblighi occupazionali. Per effetto delle abrogazioni di cui si è detto, infatti, il solo fatto di collocarsi nella fascia in questione comporta che, indipendentemente dall’effettuazione di una nuova assunzione, entro 60 giorni dal 1° gennaio, l’azienda dovrà inoltrare ai competenti Servizi provinciali la richiesta di avviamento di un lavoratore disabile. In caso di inadempimento, si incorrerà nell’applicazione di una sanzione pecuniaria di 153,20 euro per ogni giorno di ritardo nella copertura della quota di riserva, diffidabile solo a determinate condizioni (nota Min. Lavoro e INL n. 2283/2017).
NOVITA’ DETRAZIONE DELLE LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
Ai sensi del comma 1, lett. i–sexies, dell’articolo 15 del Tuir, dall’Irpef lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.
Il beneficio fiscale disciplinato dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir è stato esteso a decorrere dal 1/1/2012 anche ai contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti (articolo 16 della Legge 217/2011 “c.d. Comunitaria 2010”) iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Sotto il profilo normativo, l’articolo 20, comma 8-bis, D.Lgs. 147/2017 è intervenuto a modificare la citata disposizione normativa, riducendo la distanza minima prevista tra il comune di residenza dello studente e quello di ubicazione dell’università. A seguito delle modifiche apportate ad opera dell’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 147/2017, la distanza minima che consente l’accesso alla detrazione in commento è scesa a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Una seconda modifica normativa riguarda l’abrogazione della necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università. La nuova formulazione, quindi, non prevede più tale condizione.
Sotto il profilo temporale, si segnala che la novità normativa ha un’applicazione limitata, nel senso che riguarda soltanto i periodi d’imposta 2017 e 2018. Con riferimento al 2017, quindi, la nuova disposizione ha un’applicazione retroattiva, concludendosi con le spese sostenute al 31.12.2018.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.