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Credito di imposta spese di formazione
Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.
Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Qqueste ultimedevono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente incompensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.
Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione.