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CIRCOLARE 9 FEBBRAIO 2018

 

 

PRIMO VIA LIBERA UE ALLA FATTURA ELETTRONICA

 

L’estensione generalizzata degli obblighi di fatturazione elettronica, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per specifiche operazioni già dal 1° luglio 2018, ottiene il primo via libera dall’Unione europea. Con documento COM(2018) 55 final del 5 febbraio 2018, la Commissione europea ha redatto la proposta che il Consiglio Ue dovrà approvare all’unanimità, con la quale autorizza lo Stato italiano a imporre ai soggetti passivi IVA la fatturazione elettronica obbligatoria.

 

Gli obblighi di fatturazione elettronica sono anticipati al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti e per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

 

Dalla fattura elettronica sono comunque esonerati i soggetti in regime di vantaggio (minimi - art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e in regime forfetario (L. 190/2014), come indicato di recente in occasione di Telefisco 2018 e confermato dall’autorizzazione predisposta dalla Commissione europea.

 

 

 

 

26 FEBBRAIO 2018: CLICK DAY BONUS ALBERGHI

 

Il credito di imposta per il settore turistico è stato introdotto dal D.L. 83/2014 con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche.

Inizialmente era destinato esclusivamente alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e, nella prima versione, il credito di imposta era ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016.

Già del 2017 il bonus è stato potenziato estendendolo anche agli agriturismi e innalzando la soglia del credito riconosciuto dal 30% al 65% delle spese sostenute. La Finanziaria 2018 ha prorogato ulteriormente il credito, riconoscendolo anche per il 2017 e 2018, ed ha ampliato anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le strutture termali potranno accedere al credito, mentre resta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili.

Nel dettaglio, le spese ammesse all’agevolazione previste dal decreto attuativo MiBACT, MISE, MEF e MIT del 20 dicembre 2017, sono quelle di:

-       restauro e risanamento conservativo;

-       ristrutturazione edilizia;

-       eliminazione delle barriere architettoniche;

-       miglioramento dell’efficienza energetica;

-       spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Per le strutture termali il credito d’imposta spetta anche per le spese di realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Il limite di spesa è fissato in 200.000 euro. Il credito d’imposta concesso dovrà essere ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile, dal periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, in compensazione mediante modello F24.

Il Ministero dei Beni culturali, con un avviso pubblicato il 17 gennaio 2018, è intervenuto per comunicare date e scadenze per la compilazione delle domande per il bonus alberghi con riferimento alle spese sostenute nel 2017. La domanda di richiesta del credito d’imposta dovrà essere compilata direttamente sul sito internet del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) a partire dalle ore 10.00 del 25 gennaio 2018 e fino alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018.

 

 

 

CALENDARIO IVA RINNOVATO PER IL 2018

 

Con le modifiche della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e del provvedimento. 5 febbraio 2018, la comunicazione dei dati delle fatture ha subito modifiche nei termini e nella periodicità di trasmissione e una significativa riduzione dei dati oggetto di invio all’Agenzia delle Entrate. Oltre alla trasmissione dei dati delle fatture, il calendario “basilare” degli adempimenti IVA si compone, però, anche delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della relativa comunicazione, nonché della dichiarazione annuale con i relativi effetti sulle compensazioni e sul versamento del saldo IVA. Diventa, quindi, essenziale un riepilogo cronologico dei termini previsti per il 2018, con riferimento sia all’anno d’imposta 2017 che all’anno d’imposta 2018.

 

Termine

Adempimento

28 febbraio 2018

Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017

16 marzo 2018

Saldo IVA 2017

6 aprile 2018

“Spesometro” II semestre 2017

30 aprile 2018

Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

31 maggio 2018

Comunicazione liquidazioni I trimestre 2018

31 maggio 2018

“Spesometro” I trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

1° ottobre 2018

(il 30 settembre è domenica)

“Spesometro” I semestre 2018 (per chi invia su base semestrale)

“Spesometro II trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

1° ottobre 2018

(il 30 settembre è domenica)

Comunicazione liquidazioni II trimestre 2018

30 novembre 2018

“Spesometro” III trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)

30 novembre 2018

Comunicazione liquidazioni III trimestre 2018

27 dicembre 2018

Acconto IVA 2018

 

 

 

 

 

 

NUOVI LIMITI 2018 IN TEMA DI INTRASTAT

 

Il 26 febbraio 2018, per i soggetti che presentano i modelli INTRASTAT su base mensile, scade il termine per la prima presentazione dei modelli secondo la nuova disciplina, con riferimento al mese di gennaio.

I dubbi portati dall’oscura formulazione dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93 sono in parte stati sciolti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 194409, il quale ha stabilito, di concerto con Agenzia delle Dogane e ISTAT, le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli in ragione delle modifiche ex art. 13 comma 4-quater del DL 244/2016.

In sintesi, il provvedimento ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2018:

-       la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

-     l’innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per i servizi ricevuti), al fine di individuare i soggetti obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile;

-       il mantenimento dei modelli INTRASTAT esistenti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese;

-       l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica per i modelli relativi alle cessioni di beni.

Per quanto concerne le soglie in base alle quali determinare la periodicità degli elenchi, il provvedimento conferma espressamente l’importo di 50.000 euro, previsto dal DM 22 febbraio 2010, per le “cessioni di beni e di servizi”.
La soglia di 50.000 euro permane, dunque, per determinare la periodicità mensile o trimestrale degli INTRA 1, mentre per le operazioni passive, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, posto che l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie, individuate dal provvedimento, pari a 200.000 euro per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni ricevute.

 

 

 

 

BONUS VERDE SOLO PER INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

 

Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2018 – articolo 1, comma 12, L. 205/2017 – in materia di detrazioni Irpef, vi è il cosiddetto “bonus verde” volto ad agevolare le spese sostenute per interventi relativi:

-       alla sistemazione a verde: di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti, nonché delle relative pertinenze o recinzioni;

-       alla realizzazione di: impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell’edificio o dell’unità immobiliare); coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

Il beneficio consiste nella possibilità di portarsi in detrazione dall’Irpef il 36% delle spese sostenute nel solo anno 2018.

Sotto il profilo oggettivo, ad una prima lettura della norma, non era chiaro se potevano considerarsi agevolati anche gli acquisti di piante da balcone.

Per superare il dubbio interpretativo torna utile considerare quanto precisato nella relazione tecnica della legge di Bilancio, secondo cui il bonus si rivolge a interventi straordinari di sistemazione a verde. Ciò porta a ritenere che l’opera, per essere agevolabile, deve comportare la realizzazione di un intero giardino oppure un rifacimento importante dello stesso.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, sempre in occasione dell’incontro dello scorso 24 gennaio. Ne deriva che gli acquisti di piante da balcone rientrano nel bonus verde solo se sostenuti nell’ambito di un intervento più ampio che riguardi l’intero parco del fabbricato abitativo.

 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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