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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (Rif. Legge 205/2017, articolo 1, comma 46)
Tale misura agevolativa è rivolta a tutte le imprese, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tramite concessione di un credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti previsti dalla normativa.
Il credito d’imposta in esame, è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 Euro per ciascun beneficiario.
COSA VIENE AGEVOLATO
La normativa fornisce un elenco delle attività di formazione ammesse al beneficio del credito d’imposta, ossia le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0:
- big data ed analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
COSA NON VIENE AGEVOLATO
Non si considerano attività di formazione ammissibili al credito d’imposta: la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d'imposta è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di formazione come sopra.
INTENSITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d'imposta spetta nel valore pari al 40% della spesa relativa ad investimenti in attività di formazione in ambito di industria 4.0.
Vengono altresì agevolate le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese entro il limite massimo di 5.000 Euro. Le imprese con bilancio revisionato, invece, sono esenti da tale obbligo.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
La certificazione del revisore legale dei conti deve essere allegata al bilancio.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste da industria 4.0.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni informazione.