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CIRCOLARE 26 GIUGNO 2018 - FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI RINVIATA AL 01.01.2019
L’obbligo di fatturazione elettronica per i distributori di carburante, stabilito dalla legge di bilancio 2018 e originariamente previsto dal 1° luglio 2018, sarà rinviato al 1° gennaio 2019.Il differimento dell’obbligo sarà contenuto nel decreto legge “dignità”, la cui approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è prevista per questa settimana.
Dunque, ancora per sei mesi dovrebbe essere possibile utilizzare la scheda carburante per documentare il costo di acquisto nonché ai fini dell’esercizio della detrazione IVA. Dovrà ancora essere definito, nel decreto legge in corso di emanazione, se i soggetti passivi IVA saranno comunque tenuti a effettuare gli acquisti di carburante mediante mezzi di pagamento diversi dal contante (come previsto a partire dal 1° luglio 2018, in base alla L. 205/2017) oppure se l’utilizzo di carte di credito, bancomat o altre carte prepagate rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante (come avviene allo stato attuale).
A partire dal 1° gennaio 2019, sarà comunque confermata l’introduzione della fattura elettronica per la generalità delle operazioni (incluse, quindi, le cessioni di carburanti). Resta da comprendere se l’obbligo di fatturazione elettronica potrà intendersi differito al 1° gennaio 2019 anche per i subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A. (si tratta, infatti, di un’ulteriore categoria di operazioni che sarebbero soggette a fatturazione elettronica già dal 1° luglio).
Tra le ulteriori novità che si prospettano in ambito fiscale, si evidenzia l’abolizione dello split payment.
Se la decisione verrà confermata nel prossimo decreto legge, resterà da comprendere se l’esonero riguarderà solamente i professionisti (come previsto dalla disciplina in vigore sino al 30 giugno 2017) o se le intenzioni sono quelle di un’integrale abolizione. Si ricorda, peraltro, che la disciplina dello split payment è stata recentemente ampliata sotto il profilo soggettivo dei destinatari, essendo state ricomprese dal 1° gennaio 2018 anche ulteriori categorie di società a partecipazione pubblica, nonché altri enti e fondazioni elencati sul sito del Ministero delle finanze.
Sempre in ambito fiscale, è stato annunciato l’abolizione del redditometro e dello spesometro, quest’ultimo comunque abolito dal 1° gennaio 2019 in virtù dell’introduzione della fattura elettronica.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.