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Fissate le regole sul credito d’imposta per le spese di formazione 4.0
Con il Decreto Ministeriale 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143/2018, trova attuazione l’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione, dall’art. 1, commi 46-56 della L. 205/2017, per alcune spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Nel dettaglio, possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Costituiscono attività ammissibili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Tali attività sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che sia rilasciata a ciascundipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Sono poi considerate ammissibili le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dall’art. 6 del DM sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il DM 4 maggio 2018 disciplina poi anche gli obblighi documentali e dichiarativi, i controlli da parte dell’Agenzia e dispone che il credito d’imposta sia cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento Ue n. 651/2014.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.