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CIRCOLARE 26 OTTOBRE 2018

 

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI DAL 2010 AL 2017

 

 

 

 

A seguito dell’approvazione del DL 119/2018 è confermata la possibilità di procedere alla definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Tale possibilità viene concessa sia ai contribuenti che non hanno mai aderito alle precedenti rottamazioni sia ai contribuenti che hanno aderito alle definizioni dei ruoli ma che non hanno poi perfezionato la procedura, ad esempio non pagando una o più rate.

Dalla lettura della norma appaiono confermati i benefici delle precedenti definizioni relativi allo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni, e viene altresì prevista la possibilità di procedere al versamento delle somme dovute in un quinquennio.

Ulteriore novità di questa definizione dei ruoli prevista dall’art. 3 del DL 119/2018 è la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti per forniture, somministrazioni e appalti che il contribuente vanta nei confronti degli enti pubblici.

Il formulario per la richiesta di definizione dei ruoli non è ancora stato predisposto dall’ente della riscossione, ma invitiamo comunque i clienti a prendere contatti con il nostro Studio al fine di valutare la possibilità di aderire o meno a tale definizione dei ruoli.

 

 

 

 

 

FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

 

 

 

 

Come già anticipato, dal 01 gennaio decorrerà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti (esclusi solo i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Vi invitiamo a richiedere ai Vostri clienti sia l’indirizzo PEC che il codice SDI, che saranno elementi necessari per l’inoltro della fattura elettronica a partire dal 01 gennaio 2019.

A seguito dell’approvazione del DL 119/2018 è stato previsto l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi da parte di tutti coloro che conseguono ricavi superiori ad Euro 400.000,00 a partire dal 01 luglio 2019, mentre per tutti gli altri contribuenti tale obbligo scatterà dal 01 gennaio 2020.

A fronte di tale obbligo, sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa, che dovranno essere idonei all’invio dei dati all’Amministrazione Finanziaria.

 

 

 

 

FLAT TAX

 

 

 

 

A partire dall’anno 2019 è stato ampliato il regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime a tutti i contribuenti con

fatturato inferiore ad euro 65.000,00.

Tale regime prevede l’esonero dal pagamento dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA e dalla tenuta dei registri contabili.

Viene però prevista un’imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i soggetti con meno di 35 anni e più di 55 anni).

Siamo in attesa della norma esecutiva che indicherà in dettaglio il funzionamento di tale regime agevolativo, per poi procedere all’esame delle singole situazioni in modo da valutare la convenienza all’accesso a tale regime.



 

 

PAGAMENTO RETRIBUZIONI

 

 

 

 

Come già anticipato con le precedenti circolari, si ricorda che, con decorrenza dal 01 luglio 2018 sussiste il divieto di corrispondere retribuzioni e/o compensi (o loro anticipi) in contanti ai dipendenti/lavoratori/collaboratori; pena l’applicazione di una sanzione da €1.000,00 a €5.000,00.

Ne consegue che, dal 01 luglio 2018, i datori di lavoro o committenti, devono corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento.
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA


 

 

 

Si ricorda che le comunicazioni inviate sulla casella di posta elettronica certificata hanno valore di raccomandata, pertanto invitiamo i gentili clienti ad accedere a tale casella con cadenza almeno settimanale per verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Precisiamo che ormai tutti gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS, INAIL) utilizzano tale mezzo per notificare avvisi e/o comunicazioni per le quali ci sono termini di scadenza che decorrono dalla data di invio della pec.

 

 

 

 

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, VERDE

 

 

 

 

Il Ddl. di bilancio 2019 contiene disposizioni che prorogano alcune detrazioni già esistenti, altre che in parte le modificano e altre ancora che ne introducono di nuove.

Anzitutto, è prorogata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 la detrazione IRPEF, attualmente prevista per gli interventi volti al recupero edilizio nella misura del 50%. Allo stesso modo, è esteso anche alle spese sostenute nell’anno 2019 il c.d. “bonus mobili”. Si tratta, lo si ricorda, della detrazione IRPEF del 50% spettante a seguito dell’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Anche in relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici del 65% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019.

L’aliquota è tuttavia ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi di:

È altresì confermata per l’anno 2019, la detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 36% delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali) riguardanti:

La detrazione è fruibile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ATTRAVERSO IL MODELLO F24


 

 

Con il provvedimento 28.08.2018, n. 195385, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018 per la sospensione delle deleghe di pagamento, contenenti crediti di imposta in compensazione.

Attraverso tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di effettuare delle verifiche su tutti i modelli F24 che presenteranno degli importi a credito ed eventualmente sospendere il versamento.

I modelli F24 da sottoporre a controllo, quindi, saranno selezionati in “via automatizzata”, mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti.

Si rammenta che la relazione accompagnatoria alla Legge di bilancio 2018 ha elencato, “a titolo esemplificativo”, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:

• utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto “diverso” dal titolare del credito stesso;

• compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

• crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Qualora il modello F24 sia scartato dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile effettuare i versamenti dovuti avvalendosi del ravvedimento operoso.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

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