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PRESUNZIONE DI CESSIONE ALLA PROVA CONTRATTUALE
Una recente ordinanza della Cassazione, autorizza l’Amministrazione finanziaria ad applicare la presunzione di cessione (onerosa) in caso di sparizione non giustificata di materiale dalle scorte.
La differenza tra l’entità dei beni acquistati, importati o prodotti e quella dei beni effettivamente giacenti, evidenzia quelli che in via presuntiva sarebbero da considerare ceduti. Da qui la presunzione nella mancata giustificazione del contribuente della quantità di rimanenze dichiarate, che viene considerata pienamente valida e operativa.