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Start up innovative e assunzioni a tempo DETERMINATO
Con il recente “decreto Dignità” (D.L. 87/2018 convertito nella L. 96/2018) sono state variate modalità e tempistiche dei contratti a tempo determinato:
- si è tornati all’inserimento delle causali, dopo i primi 12 mesi e il primo rinnovo,
- la durata massima è stata fissata a 24 mesi con restrizioni su possibili proroghe del termine.
Tale trasformazione non ha però riguardato le start-up innovative, non soggette a tali limiti, e che possono anche beneficiare della possibilità di superare il tetto delle assunzioni a termine, negata invece alle altre tipologie di società.
Le start up innovative godono quindi di una maggior flessibilità con il personale dipendente e la gestione dei contratti
L'art. 28 D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, prevede infatti le seguenti possibilità per le start-up innovative:
- fino a 4 anni dalla data di costituzione (oppure per un periodo inferiore, per le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma), è possibile stipulare contratti di lavoro a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato, senza dover indicare la cosiddetta “causale”;
- il contratto di lavoro a termine, senza indicazione della causale, può avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. La durata minima può essere inferiore ai 6 mesi, secondo la normativa generale. Per sottoscrivere tale ulteriore contratto, superato il limite dei 36 mesi, la legge non prevede l'assistenza obbligatoria al lavoratore fornita da rappresentanti sindacali;
- nel caso in cui siano stati stipulati più contratti a termine durante i 36 mesi, o se per il protrarsi di un contratto a termine sia stato raggiunto il limite temporale dei 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore successivo contratto a termine tra i medesimi soggetti contraenti, per lo svolgimento di attività lavorative pertinenti e strumentali l'oggetto sociale, per ulteriori 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga davanti alla Direzione territoriale del Lavoro di competenza. Il periodo residuo di 12 mesi, con l'avvenuta conversione in legge del D.L. 179/2012, è stato modificato con la previsione di una “durata residua”;
- non sono soggette al limite del 20%, per le assunzioni a tempo determinato, rispetto alla totalità dei lavoratori a tempo indeterminato, risultanti in forza alla data del 1.01 di ogni anno;
- per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno, occorre prendere come base di riferimento la forza lavoro esistente, al momento dell'assunzione del nuovo lavoratore dipendente.