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Nuove regole per il bonus R&S
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 198-209 L. 160/2019) tocca un tema molto sentito per le imprese che riguarda le agevolazioni per la ricerca e sviluppo.
L'intervento sostituisce completamente le precedenti agevolazioni accordate per la ricerca e sviluppo fino al 31.12.2019 e le amplia a nuovi ambiti. Sono ora agevolati, inizialmente per il solo 2020, gli investimenti in ricerca e sviluppo (comma 200), innovazione tecnologica (comma 201), attività di design e innovazione estetica (comma 202).
Anche se l'incentivo è a termine, parrebbe che l'intento dell'attuale Governo sia quello di rinnovare la misura a scadenza, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alla previgente disciplina agevolativa la prima differenza che salta all'occhio, oltre all'ampliamento del perimetro, è il meccanismo di calcolo.
In precedenza, infatti, il D.L. 145/2013 ammetteva al beneficio gli investimenti eccedenti la media di riferimento 2012-2014. Con la nuova disciplina tale riferimento non è più proposto, quindi il bonus spetterà sempre.
I commi della legge di Bilancio, dedicati alle nuove misure, disciplinano tutti gli aspetti principali della disciplina, ma manca ancora un decreto attuativo per gli aspetti di maggior dettaglio. La disciplina si presenta così ancora complessa e di difficile attuazione, in particolare per la difficoltà di comprenderne appieno l'ambito di applicazione.
- Il beneficio accordato per la ricerca e sviluppo è pari al 12% delle spese eleggibili, maggiorate in alcuni casi meritori del 50%.
- Ciascun beneficiario può contare su un plafond massimo di 3 milioni.
- Per le attività di innovazione tecnologica il credito d'imposta previsto è pari al 6% con un massimale di 1,5 milioni.
- Per le attività di innovazione tecnologica, per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è innalzato al 10% sempre nel limite di 1,5 milioni di euro.
- Per le attività di design e ideazione estetica sono sovvenzionate al 6% con un massimo di 1,5 milioni di euro.
Le attività svolte dovranno risultare da una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività svolte.
Inoltre, è richiesta la certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese da parte del revisore dei conti.
Una relazione al MISE è, infine, prevista ma solo per finalità di monitoraggio.
Il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24.
L'importo maturato, a differenza della previgente disciplina, dovrà essere spalmato su 3 anni.
[Fonte: RatioQuotidiano]