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Nuovo credito d’imposta per la partecipazione a fiere
La previsione del decreto Crescita con agevolazione pari al 30% delle spese sostenute, valida per manifestazioni in Italia o all'estero e prorogata al 2021, ma la norma non è mai entrata in vigore per mancanza delle disposizioni attuative.
Il decreto Crescita (art. 49, D.L. 34/2019) aveva previsto un credito d’imposta pari al del 30% delle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Secondo la norma, le fiere di rilevanza internazionale che danno titolo al credito d’imposta possono svolgersi in Italia e all’estero. Condizione per l’accesso, oltre allo status di PMI, è l’esistenza dell’impresa alla data del 1.01.2019. Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per la partecipazione, nei limiti di 60.000 euro, per le spese che riguardano l'affitto di spazi espositivi, il loro allestimento e attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.
Il decreto Crescita fissa un limite massimo complessivo di spesa che si sarebbe esaurito al raggiungimento dell'importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, da ritenere applicabile alle spese 2019. È quindi insito un meccanismo di riparto. Il credito d’imposta, inoltre, è sottoposto alla disciplina del de minimis. Con l’applicazione del de minimis, necessario per assicurare la compatibilità della misura con l’ordinamento dell’Unione Europea, ciascun Gruppo di imprese può beneficiare di aiuti di Stato non autorizzati dalla UE fino ad un tetto di € 200.000 nell’arco mobile di un triennio. Limiti particolari valgono per le SIEG (Servizi di interesse economico generale) e per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi. Il triennio si interpreta come comprensivo dell’anno in corso e dei due precedenti. Ciò comporta, non solo che l’aiuto non possa superare il limite di € 200.000, ma che tale misura può essere ulteriormente ridotta in caso di contributi di tutt’altro tipo ma anch’essi concorrenti al limite de minimis. Occorre, quindi, monitorare i contributi dell’intero Gruppo, considerando che lo strumento a disposizione del pubblico, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, potrebbe non essere aggiornato.
La norma demanda a un apposito decreto attuativo la determinazione delle tipologie di spesa, delle procedure per l’ammissione al beneficio, delle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso. Ebbene, il decreto attuativo non è mai stato pubblicato, sicché la norma è rimasta finora paralizzata.
È poi intervenuta la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) al comma 300 dell'articolo unico che ha chiarito che il credito d’imposta si applica sulle spese del 2019 e lo ha ulteriormente prorogato al 2021 (spese 2020). Con l’occasione la dotazione della misura è stata rideterminata a 10 milioni per il 2020 e a 5 milioni per il 2021. Rimaniamo ancora in attesa del decreto attuativo che il Mise dovrà adottare.
[Fonte: RatioQuotidiano]