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APPROFONDIMENTO: Misure a sostegno della liquidità delle imprese
L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie im-prese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamentodell’economia.
MORATORIA STRAORDINARIA DEI PRESTITI
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI (Art. 56 c. 2 D.L. 18/2020)
- Lett. a) Le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020.
- Lett. b) La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinviata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.
- Lett. c) Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale
SOGGETTI INTERESSATI
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.
Autocertificazione: A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
CREDITI NON DETERIORATI
La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
SEMPLICE RICHIESTA E AUTOCERTIFICAZIONE
Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.
ISTRUTTORIA DELLA BANCA
Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizionicontrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
CENTRALE RISCHI
IMPORTO ACCORDATO
Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all’art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importodell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
TEMPORANEA INESIGIBILITA’
- Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista)
- Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
SOFFERENZE
Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.