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Indennità di 600 euro: dal 1° di aprile il via alle domande telematiche da presentare all'Inps
Tra le disposizioni introdotte dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17.03.2020, n. 18) una di quelle che ha suscitato maggior interesse è stata l'indennità di 600 euro da parte dell'Inps.
Tale indennità si riferisce al mese di marzo e può essere riconosciuta, come chiarito dal messaggio dell'Inps 20.03.2020, n. 1288, previa domanda telematica a:
- liberi professionisti con partita Iva attiva al 23.02, compresi gli associati degli studi professionali o le società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata Inps, a condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27);
- co.co.co con rapporto attivo al 23.02 e iscritti alla Gestione Separata Inps, sempre a condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27);
- iscritti alla Gestione Inps: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri. A condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria esclusa la Gestione Separata (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro in una data tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020. A condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto (art. 29);
- lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo, iscritti all'ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, con un reddito 2019 inferiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto o di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020 (art. 38).
Le indennità
- non sono cumulabili,
- non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza,
- non concorrono alla formazione del reddito.
Per accedere all'indennità si dovrà presentare domanda telematica all’Inps utilizzando i consueti canali telematici dell'ente (pertanto è necessario essere in possesso del pin o SPID o Carta d'identità elettronica 3.0 o CNS con pin).
A tal proposito con il messaggio 26.03.2020, n. 1381, l’Inps ha reso noto che sta pianificando interventi per semplificare l’accesso ai servizi web e quindi la presentazione delle domande (anche solo utilizzando la prima parte del PIN ricevuta via SMS o mail) nonché per l’attribuzione del PIN dispositivo.
Le domande, ad ogni modo, saranno rese disponibili a partire dal 1° aprile.
Tale indennità per ora si riferisce al solo mese di marzo, ma si è già ipotizzato si riproporrà anche per il mese di aprile.
I soggetti che restano esclusi dalle indennità erogate dall'Inps, quali i professionisti iscritti alle Casse professionali di appartenenza, possono comunque attingere al Fondo di ultima istanza di cui all'art. 44 (se ne possiedono i requisiti).
L'indennità spetta anche ai soci di SNC e SRL e quindi non soltanto alle ditte individuali (chiarimento sempre fornito dal MEF), avendo l'indennità una natura personale.