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Credito d’imposta tessile e moda
Ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria è riconosciuto un bonus pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino.
L’art. 48-bis L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, calzaturiero e pelletteria (TMA) un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9.03.2020 relativo all’emergenza epidemiologica.
Si ricorda che l'art. 92, c. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) specifica che le variazioni delle rimanenze finali dei beni, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine, le rimanenze finali sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
L’agevolazione opera limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9.03.2020, ossia al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020. L’art. 2 del Dpcm prevede che le disposizioni del medesimo decreto “producano effetto” dal 10.03.2020. L’art. 48-bis, c. 2, chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è necessario avvalersi di una certificazione relativa alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti.
L'art. 48, c. 3 prescrive che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24), di cui all’art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Ai sensi del c. 4, con decreto Mise-Mef sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari della misura, con le modalità e i criteri di attuazione.
[Fonte:RatioQuotidiano]