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Credito d'imposta R&S e quadro RU

 

Con il codice B9 si indica il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013 e seguenti disposizioni).

È da indicare il credito maturato nel corso del 2019, nonché negli anni successivi finchè se ne completa l'utilizzo.

Il credito è fruibile annualmente per importi anche superiori a 250.000 Euro e nemmeno si applica il limite generale di compensabilità di crediti pari a 700.000 Euro.

Né è necessario apporre il visto, poichè dalle spese sostenute dal 2018 in poi l'utilizzo del credito è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte di un revisore, sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile; inoltre è necessaria la redazione e conservazione della relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività di R&S.


Il credito si può fruire automaticamente a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale si sono sostenute le spese, pertanto, per le spese R&S 2019 è possibile utilizzare il credito dallo scorso 01.01.2020, come sopra detto, subordinatamente alla certificazione.

Il codice tributo da inserire per l'utilizzo esclusivo in compensazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia è “6857”.

Al rigo:

  • RU1 andrà indicato il codice B9,
  • RU2 andrà indicato il credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione
  • RU6 andrà indicato il suo utilizzo (e l'eventuale utilizzo anche del credito 2019)
  • RU5 andrà indicato il credito d'imposta spettante nel periodo 2019,
  • RU12 andrà indicato il credito d'imposta residuo
  • RU100 andranno indicati (quest'anno come ultimo anno, dato che l'anno prossimo non si farà più riferimento alla media 2012-2014) in colonna 1 la media storica 2012-2013-2014, in colonna 2 l'ammontare dei costi per attività di R&S intra-muros, ossia svolte internamente all'azienda, specificando in colonna 3 i costi del personale impiegato nell'attività, mentre in colonna 5 l'importo dei costi di R&S commissionati a soggetti terzi (extra-muros).

 

 

Da rilevare che per le caratteristiche del credito non si applica neanche il divieto di compensare crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 Euro.



Per quanto riguarda la 
contabilizzazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, si devono distinguere 2 ipotesi:

  • se riferito a costi d'esercizio: credito d'imposta R&S a contributo in conto esercizio (non tassabile, voce A5 CE);
  • se riferito a costi capitalizzati: credito d'imposta R&S a contributo in conto impianti (non tassabile, voce A5 CE) da riscontare seguendo gli anni dell'ammortamento.

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