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Come integrare le fatture per investimenti in beni strumentali
Dimenticarsi di inserire il riferimento normativo della disposizione potrebbe comportare la perdita del beneficio: come risolvere l'inconveniente, anche per i documenti trasmessi dal sistema di Interscambio.
Con la risposta 439 del corrente mese di ottobre, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su un tema che cominciava a impegnare seriamente gli operatori. Sembra, infatti, che sia passato un secolo da quando la legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 184-194 L. 160/2019) ha introdotto il credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Ricordiamo che il credito, nella maggioranza dei casi, è pari al 6% della spesa da utilizzare in 5 anni. Per esigenze di controllo, il comma 195 prescrive che “le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194". Ciò posto, in molti si sono chiesti cosa accada quando le fatture dei fornitori e la restante documentazione anche contrattuale non rechino queste indicazioni.
A questo quesito risponde l'Agenzia, ribadendo che i beneficiari dell'agevolazione devono conservare idonea documentazione relativa all'effettivo sostenimento e alla corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la decadenza dall'agevolazione. In analogia con le precedenti agevolazioni, i documenti da contrassegnare sarebbero le fatture di acconto e di saldo, senza fare esplicito riferimento a documenti diversi quali i contratti e gli ordini di acquisto. Il contrassegno, sempre secondo l'Agenzia, può essere apposto dallo stesso contribuente senza necessità di coinvolgere il fornitore. Questo punto è condivisibile, dal momento che il fornitore è estraneo all'utilizzo del bene nell'ambito di un progetto agevolato, sebbene poi si definisca l'operazione di integrazione utilizzando, forse impropriamente, il termine “regolarizzazione”.
Sulle modalità per contrassegnare le fatture cartacee c'è poco da aggiungere alla prassi precedente. Basta apporre un timbro o annotare la fattura con inchiostro indelebile. Più interessante la modalità suggerita dall'Agenzia per contrassegnare le fatture ricevute tramite Sistema di Interscambio: una prima possibilità è quella di stampare le fatture e apporre il timbro sulla copia cartacea; la seconda possibilità, più coerente con il nuovo ecosistema, è quella dell'integrazione elettronica già prevista dalla circolare 14/E/2019, sia pure in tema di inversione contabile, e dalla circolare n. 13/E/2018 risposta al quesito 3.1.
Il documento fattura proveniente dal fornitore, integrato con le indicazioni richieste dalla L. 160/2019, potrà essere quindi inviato allo SdI evitando la creazione di un nuovo archivio analogico. Tutta l'operazione di integrazione va eseguita prima di eventuali controlli e quindi prima di usufruire della prima rata dei benefici.
[Fonte: RatioQuotidiano]