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Potenziato il credito d'imposta spese di sanificazione

La legge di conversione del Decreto Agosto incrementa le risorse destinate a finanziare l'agevolazione, ma sono ancora da stabilire le regole per l'utilizzo dei nuovi importi.

Con la legge di conversione del D.L. 104/2020 sono state incrementate le risorse per il credito d'imposta di cui all'art. 125, D.L. 34/2020, ossia il c.d. “bonus sanificazione”. Lo stanziamento è passato dai 200 milioni di Euro iniziali a 603 milioni, con la conseguenza che la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe subire un incremento proporzionale. Si ricorda che la norma ha previsto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione.

I destinatari dell'agevolazione sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 10.07.2020, n. 20/E, a suo tempo aveva fornito una serie di chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'agevolazione, pubblicando modelli e istruzioni per l'invio della domanda.

Entro il 7.09.2020 era necessario inviare la comunicazione telematica contenente l'ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente a quello di invio della domanda e l'ammontare delle spese presunte sino alla fine dell'anno 2020. Da tale istanza emergeva l'ammontare teorico del credito spettante e l'art. 125 del Decreto Rilancio demandava a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, le modalità ed i criteri di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

A settembre è arrivata la beffa. Il provvedimento 11.09.2020, n. 302831 fissa la misura del credito d'imposta effettivamente spettante sulla base della ripartizione delle risorse disponibili in proporzione ai crediti d'imposta risultanti dalle domande pervenute. La percentuale veniva fissata al 15,6423%, pari al 9,38% delle spese sostenute. Quindi uno scenario ben diverso da quello prospettato inizialmente, con la conseguenza che, per assurdo, un soggetto che avesse sostenuto spese per importi modesti e che si fosse avvalso di una consulenza esterna per la compilazione e l'invio della domanda, avrebbe sostenuto un onere (la consulenza) più elevato dell'importo del credito spettante (il 9,38% delle spese sostenute). A questo dobbiamo aggiungere il breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione delle istruzioni operative (a ridosso del mese di agosto) e il termine ultimo per l'invio della domanda (immediatamente dopo il periodo feriale).

Fatto questo doveroso excursus, l'ampliamento delle risorse destinate al bonus in rassegna dovrebbe triplicare l'ammontare del credito spettante e ridare un minimo di senso alle domande presentate. Quindi si dovrebbe passare a un credito di circa il 28%, rispetto a circa il 9% precedente. Restano tuttavia da definire alcuni aspetti operativi. Non è stabilito come e da quando sarà consentito utilizzare i nuovi importi e forse occorrerà un provvedimento ad hoc dell'Agenzia delle Entrate. Altro aspetto da chiarire riguarda la misura totale del credito utilizzabile, considerato che l'ammontare viene calcolato almeno in parte sulla base di spese stimate e non ancora sostenute. È logico attendersi un provvedimento che stabilirà l'obbligo di effettuare un conguaglio.




[Fonte: RatioQuotidiano]

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