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Credito imposta per sanificazione: aumento dal 9,4% al 28,3%

La conversione in legge del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha incrementato le risorse destinate al credito d'imposta sanificazione di cui all'art. 125, D.L. 34/2020.

Si ricorda che tale credito era teoricamente pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione dei locali di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo di 100.000 Euro di spese per il 2020, pertanto il credito massimo avrebbe dovuto essere di 60.000 Euro. Tuttavia, alla luce delle riserve stanziate (200 milioni) i numerosissimi richiedenti si sono visti riconoscere cifre sensibilmente inferiori: la prima percentuale che è scaturita dopo la presentazione dell'istanza del 7.09.2020 era del 15,6423% che, moltiplicata per il 60%, generava una percentuale del 9,38% circa sulle spese sostenute. Una percentuale davvero misera.


Con la conversione in legge, le risorse destinate al credito sono state aumentate di 403 milioni di Euro per arrivare a 603 milioni.

Il nuovo rapporto pertanto è il seguente:

[603 milioni / 1.278 milioni (ammontare dei crediti richiesti)] = 47,16% circa.

Applicando l'aliquota del 60%, avremo così la nuova percentuale da applicare alle spese sostenute: il 28,30% circa.


La precedente percentuale era stata ufficializzata per mezzo di un provvedimento, pertanto a oggi si è in attesa del provvedimento successivo che cristallizzi la nuova percentuale del 28,3% ai fini dell'utilizzo poi del credito (a partire dal giorno dopo il provvedimento). A riprova, nel cassetto fiscale del richiedente a oggi è ancora indicato il vecchio credito, ossia quello emergente dalla percentuale del 9,38%. Per verificare il credito si deve accedere con le proprie credenziali al proprio Cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia e seguire il percorso Consultazioni / Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili / Agevolazioni.


Il credito è utilizzabile soltanto in relazione alle spese effettivamente sostenute, il codice tributo da utilizzare è il 6917 e anno: 2020.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette, dell'Irap e del calcolo del ROL, per espressa previsione normativa dell'art. 125, c. 3, e sarà da indicare in dichiarazione dei redditi al quadro RU. Può appunto essere utilizzato in compensazione o in dichiarazione dei redditi o essere ceduto a terzi (banche comprese).


Concludiamo con l'oggetto delle spese agevolabili, sostenute e da sostenere fino al 31.12.2020:

  • mascherine Ffp2, Ffp3, chirurgiche, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, ecc. conformi alla normativa europea sulla sicurezza;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati, attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus e tale condizione deve essere certificata da operatori sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti oppure è possibile anche svolgerle in economia ma sempre in presenza di specifiche competenze tecniche e sanitarie da certificare.

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