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Potenziato credito imposta formazione 4.0
La nuova legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina dei crediti d'imposta R&S, innovazione e formazione 4.0 previsti dall'art. 1, c. 198 e seguenti L. 160/2019.
La proroga degli incentivi per un altro biennio (sino al 2022) è la notizia più attesa e da stabilità e certezza per un periodo di tempo sufficiente a programmare investimenti e attività. Per il credito R&S e innovazione ci sono stati diversi cambiamenti tra i quali: l'aumento delle aliquote agevolative e l'importo massimo spettante a ciascuna impresa. Infatti, le aliquote previste con la precedente legge di Bilancio 2020 (6% per innovazione design e 12% per ricerca e sviluppo) avevano generato molto scalpore considerando che nell'anno passato erano calcolate sui costi incrementali rispetto alla media 2012-2014 con percentuali di 25% e 50%.
Le nuove aliquote per le spese sostenute dal 2021 saranno le seguenti:
- ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (per le spese sostenute nel 2020 la percentuale era il 12%) dei costi, nel limite massimo di 4 milioni di Euro, non più 3;
- innovazione tecnologica, nella misura del 10% (per le spese sostenute nel 2020 la percentuale era il 6%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5;
- design e ideazione estetica, nella misura del 10% (per le spese sostenute nel 2020 la percentuale era il 6%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5;
- innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (per le spese sostenute nel 2020 la percentuale era il 10%) dei costi, nel limite massimo di 2 milioni, non più 1,5.
È stato inoltre previsto l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica per le attività di R&S o innovazione svolte; anche se si attendono chiarimenti in merito al soggetto che la debba redigere.
Lo stesso comma 1064, alle lett. i) e l), ha potenziato anche il credito d'imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti del Piano nazionale Impresa 4.0. La misura, rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, si calcolava in percentuale unicamente sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore di formazione.
In particolare, era riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La L. 178/2020 ha poi ampliato i costi ammissibili al credito d'imposta ammettendo tutti quelli previsti dall'art. 31, c. 3, del Regolamento UE n. 651/2014 ossia:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;
- spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.