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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo 2020: codici tributo per utilizzo in compensazione
Dal 01.03.2021 è possibile utilizzare il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2020: nonostante l'operatività fosse prevista e annunciata già a partire dallo scorso 01.01.2021, di fatto i codici tributo sono usciti soltanto con la risoluzione 01.03.2021, n. 13/E.
I codici da utilizzare sono:
• 6938 - Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - Art. 1, c. 198 L. 160/2019, per tutti i crediti introdotti dalla L. 160/2019: attività R&S (12%), attività innovazione tecnologica (6%), attività innovazione tecnologica in chiave ecologica o di innovazione digitale (10%), attività di design e ideazione estetica (6%);
• 6939 - Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) - Art. 244 D.L. 34/2020. Le aliquote sono incrementate solo per le attività di R&S in base alla grandezza dell'impresa, ossia 25% per le grandi imprese, 35% per le medie, 45% per le piccole. Mentre per le altre attività sono le medesime di cui al punto precedente;
• 6940 - Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per le Regioni del sisma Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). Le aliquote sono incrementate come riportato al punto precedente.
Il credito ha natura automatica, non è subordinato ad autorizzazioni dell'Agenzia, ma necessita preventivamente della certificazione della documentazione contabile, ossia un'attestazione redatta da un revisore per l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla contabilità dell'azienda; il revisore non deve entrare nel merito delle spese inserite per il credito. Una volta ottenuta tale certificazione, è possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite F24 e attraverso i canali telematici dell'Agenzia. Dal 01.01.2021, tuttavia, è possibile utilizzare una delle 3 quote: infatti, il credito deve essere suddiviso in 3 quote annuali di pari importo, quindi la prima quota è appunto utilizzabile dal 01.01.2021, la seconda dal 01.01.2022, la terza dal 01.01.2023.
L'anno di riferimento in F24 deve coincidere con l'anno di maturazione del credito che, nel caso i costi siano di competenza 2020, sarà 2020.
Il credito R&S è un'agevolazione condizionata al sostenimento dei costi ammissibili; pertanto, si deve considerare alla stregua di un contributo in conto esercizio o conti impianti. Deve essere rilevato nel momento in cui si ha la ragionevole certezza che le condizioni per ottenerlo siano verificate e dato che, come sopra detto, non necessita di preventive autorizzazioni, andrà contabilizzato nell'esercizio di competenza dei costi.
Per l'utilizzo del credito non sono previsti limiti temporali, né limiti alla compensazione (si intende 700.000 euro e 250.000 euro), non si può né trasferire né cedere. Non necessita di visto di conformità per l'utilizzo sopra 5.000 euro perché la circolare 13/E/2017, al punto 4.8.2, ha chiarito che non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi in quanto ha natura strettamente agevolativa; non è soggetto nemmeno al limite di 01.500 euro dei debiti erariali iscritti a ruolo (art. 31 D.L. 78/2010). Dal punto di vista fiscale, infine, non è imponibile ai fini Ires, Irpef, Irap né deve essere considerato ai fini del calcolo del ROL.
[Fonte: RatioQuotidiano]