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Alert al cumulo delle agevolazioni

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e successivamente la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) hanno confermato l'impegno del Governo nel rinnovare e aggiungere nuove forme di agevolazione fiscale attraverso la previsione di ulteriori crediti di imposta. Le agevolazioni, c.d. automatiche, non generano liquidità immediata ma garantiscono una riduzione del carico fiscale, a vantaggio di quelle imprese cosiddette “capienti” con un gettito fiscale elevato.



A tal riguardo, prima di passare a un esempio concreto di cumulo riguardante 2 tra i più noti crediti di imposta, è utile ricordare che le agevolazioni possono rientrare in 2 macrocategorie:

  • gli aiuti di Stato sono disciplinati dagli artt. 107 e 108 del TFUE che stabiliscono le 4 regole principali che devono essere soddisfatte per classificare una misura come aiuto di Stato. In particolare, rileva il carattere della selettività (dimensione, settore economico, localizzazione);
  • le misure a carattere generale sono rivolte a tutti i soggetti economici senza criteri di selettività. Una delle maggiori criticità riguarda senz'altro la possibilità di accedere a più agevolazioni per il medesimo bene di investimento. Come regola di carattere generale, vale il principio che, per verificare la possibilità di cumulo, questo non deve essere vietato da nessuna delle norme agevolative che si intende applicare.



Prima di passare all'esposizione dell'esempio è opportuno premettere che:

  • il credito di imposta Mezzogiorno si configura come un aiuto di Stato (in deroga) ed è previsto che possa essere cumulato con altri aiuti di Stato nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea;
  • il credito di imposta 4.0 è un aiuto a carattere generale e, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpelli (si vedano le risposte all'interpello nn. 157 e 360), risulta cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto.



Orbene, supponiamo che una società di capitali con sede operativa in una delle Regioni del Sud Italia voglia effettuare un investimento pari a € 100.000 oltre Iva per l'
acquisto di un impianto con caratteristiche 4.0 e voglia utilizzare il credito imposta per investimenti al Sud e il credito d'imposta 4.0
In via preliminare si deve procedere a verificare l'intensità dell'aiuto, tenendo conto anche della non concorrenza del credito d'imposta 4.0 alla formazione del reddito e della base imponibile Irap:

 

  • aiuto di Stato (CIM) = 45%;
  • non aiuto di Stato (Industria 4.0) = 50%;
  • risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 50% investimento = 13,95%;
  • cumulo = 108,95%.

 


Il cumulo determina il superamento del costo di acquisizione del bene
 e pertanto è necessario rideterminare le agevolazioni in modo da non superare il costo.

Quindi, ipotizzando di lasciare invariata l'intensità del credito d'imposta mezzogiorno, si riduce l'intensità del credito d'imposta 4.0 al 43%:

 

  • aiuto di Stato (CIM) = 45%;
  • non aiuto di Stato (Industria 4.0) = 43%;
  • risparmio Ires 24%, risparmio Irap 3,90% su 50% investimento = 12%;
  • cumulo = 100%



Ovviamente, il ricalcolo sarà meno complesso nel caso degli incentivi fiscali cosiddetti “
automatici” come quelli riportati nell'esempio, in cui determinazione e fruizione dell'agevolazione sono rimessi alle decisioni del beneficiario.

Si consiglia, infine, di prestare particolare attenzione alla fattispecie del cumulo, al fine di evitare revoche e/o sanzioni.

 

 

 

 

 

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