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Aggiornamento Crediti imposta per il caro bollette (Energia e Gas Naturale)
Il Decreto Aiuti-quater ha esteso al mese di dicembre i crediti d’imposta contro il caro bolletta in azienda, arrivando così a coprire tutto il 4° trimestre 2022.
Per i contributi del 3° e 4° trimestre, slittano al 30.06.2023 i termini di utilizzo in compensazione (anche da parte di eventuali acquirenti dei crediti).
Resta invece ferma la scadenza relativa ai bonus dei mesi precedenti fissata al 31.12.2022 per utilizzare i crediti del 2° trimestre.
Per il mese di dicembre, il bonus si applica alle medesime condizioni previste per ottobre e novembre:
- è pari al 40% dei costi in bolletta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore
- al 30% per le imprese non energivore.
Queste ultime vedono confermato a 4,5 kW (anziché 16,5 kW) il limite minimo di potenza del contatore; sono quindi incluse, ma solo per il 4° trimestre, realtà minori come bar, ristoranti o negozi. Restano ancora esclusi i piccoli professionisti.
Anche i requisiti restano gli stessi ossia nel 3° trimestre le imprese devono aver assistito a un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel caso dell’elettricità, si prende in esame il costo per kW in bolletta, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, si considera invece il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas).
Ai fini contabili, i bonus energia rappresentano in ogni caso proventi che devono essere imputati a conto economico per competenza; non concorrono a formare la base imponibile reddituale, né quella ai fini Irap; sono utilizzabili in compensazione entro una certa data, o possono essere oggetto di cessione a terzi.
UTILIZZO BONUS ENERGETICI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2022
Per le cessioni dei crediti del 1° e 2° trimestre la scadenza è sempre il 21.12.2022.
Per ulteriori approfondimenti vai al nostro precedente articolo Crediti d'imposta a fronte dell'incremento dei costi per energia elettrica e gas